Sentenza del 01/04/2015 n. 3117 - Comm. Trib. Prov. Milano
SEQUESTRO CONSERVATIVO - Sproporzione tra credito erariale e patrimonio della società - Requisito del periculum - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha richiesto l'applicazione del sequestro conservativo per garantire il soddisfacimento del credito erariale, sostenendo che la rilevante sproporzione tra l'importo del credito e il patrimonio della società costituisse elemento idoneo a dimostrare il periculum in mora, cioè il rischio di dispersione o sottrazione della garanzia patrimoniale.
La decisione
La misura cautelare non è stata riconosciuta, poiché la sola sproporzione tra il credito erariale e il patrimonio del debitore non dimostra l'esistenza di un concreto pericolo di sottrazione dei beni alla garanzia del credito. In particolare, tale sproporzione non consente di presumere la volontà del contribuente di alienare o comunque sottrarre l'unico bene, o uno dei pochi beni, disponibili. È quindi risultato assente il requisito del periculum in mora.
Norme richiamate
Disciplina del sequestro conservativo e requisito del periculum in mora
Il sequestro conservativo richiede non solo l'esistenza del credito, ma anche un concreto e attuale pericolo che il debitore disperda o sottragga il proprio patrimonio alla garanzia del creditore. La mera sproporzione quantitativa tra credito e patrimonio non è sufficiente.
Massime di principio
- Per ottenere un sequestro conservativo non basta dimostrare l'esistenza del credito o l'insufficienza patrimoniale del debitore: occorrono elementi concreti e specifici che evidenzino un rischio attuale di dispersione della garanzia patrimoniale.
- La sproporzione tra debito e patrimonio può essere un dato rilevante, ma non costituisce da sola prova della volontà del debitore di sottrarre i beni ai creditori.
- Quando il debitore possiede un solo bene o pochi beni, la loro esiguità rispetto al debito non consente automaticamente di presumere che egli intenda occultarli, alienarli o sottrarli alla garanzia.
- La parte che chiede la misura cautelare deve allegare e dimostrare condotte o circostanze ulteriori, come alienazioni anomale, trasferimenti patrimoniali, atti dispositivi sospetti, occultamento di beni o altri comportamenti incompatibili con la conservazione della garanzia.
Testo integrale
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