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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14147/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice aveva applicato la pena su richiesta delle parti in relazione ad alcune ipotesi di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto lamentava, in modo generico, la mancata verifica da parte del giudice della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e il conseguente difetto di motivazione sull'assenza di una causa assolutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che nel patteggiamento l'impugnazione è ammessa nei soli casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La doglianza relativa alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. non rientra tra tali ipotesi. Ne è seguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa verifica di cause di proscioglimento, ma la censura è ritenuta non deducibile nel ricorso proposto contro il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base delle ipotesi di reato oggetto di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso in limiti rigorosamente tassativi: non è consentito dedurre, come vizio di violazione di legge, la mera mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la censura non rientri nelle ipotesi di impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La doglianza sulla mancata declaratoria immediata di cause di proscioglimento non è autonomamente utilizzabile per contestare in cassazione una sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in una violazione di legge riconducibile alle specifiche ipotesi ammesse dalla disciplina speciale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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