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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31519/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; il ricorrente contestava l'applicazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), sostenendo la mancanza di esigenze cautelari attuali per il grande intervallo temporale (fatti risalenti al 1990-1992), la lunga detenzione dal 1994 (ergastolo) e precedenti decisioni del Tribunale di sorveglianza di Roma che avevano annullato provvedimenti 41-bis, elementi che a suo avviso avrebbero dimostrato la cessazione o l'affievolimento del pericolo di reiterazione e dei collegamenti con il sodalizio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e comunque manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato correttamente, richiamando e condividendo le valutazioni del primo provvedimento (GIP), e che la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. non fosse stata superata dal mero decorso del tempo, dalla lunga detenzione o dalla revoca del regime 41-bis. Si è ritenuto che i precedenti condanne irrevocabili, il ruolo apicale nell'organizzazione mafiosa e la gravità degli omicidi giustificassero la permanenza della misura cautelare più grave. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il ricorso è dichiarato inammissibile e l'ordinanza impugnata resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma di procedura per la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare; il ricorso basato su tale norma deve contenere argomentazioni specifiche per superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati aggravati (legami con organizzazioni mafiose): può essere superata solo con prova concreta della cessazione o dell'affievolimento delle esigenze cautelari; il semplice decorso del tempo non è di per sé sufficiente

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'onere motivazionale del giudice sulle esigenze cautelari; soglia di motivazione che può essere assolto anche con richiamo a precedenti accertamenti se non manifestamente illogico

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello al Tribunale del riesame avverso provvedimenti cautelari; il Tribunale del riesame ha esaminato e confermato le valutazioni del GIP

  • art. 416-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante e fattispecie mafiosa che giustifica l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Regime detentivo differenziato volto a recidere i contatti col sodalizio; la sua applicazione o revoca non costituisce di per sé prova della dissociazione o dell'assenza di esigenze cautelari

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede l'esame del tempo trascorso dalla commissione del reato nella valutazione cautelare; il giudice deve valutare il cd. tempo silente, ma la sua incidenza va bilanciata con altri elementi

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte

  • art. 71 del d.lgs. n. 159/2011

    Citata in relazione a una contestazione per uno dei capi; rilevanza nell'ambito delle aggravanti e dell'inquadramento normativo del fatto

Massime di principio

  • La presunzione relativa ex art. 275, comma 3 c.p.p. per reati aggravati da vincoli mafiosi è forte: non basta il mero decorso del tempo o la lunga detenzione per superarla; è necessaria prova concreta della cessazione dei legami o di elementi specifici che dimostrino che esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive
  • La revoca del regime 41-bis o decisioni favorevoli del tribunale di sorveglianza non costituiscono automaticamente prova di dissociazione o di assenza di pericolo di reiterazione; il giudice della revoca cautelare valuta complessivamente tutti gli elementi attuali
  • Il giudice che decide sulla revoca ex art. 299 c.p.p. deve comunque fornire una motivazione non manifestamente illogica circa l'attualità delle esigenze cautelari; tuttavia può richiamare e integrare le valutazioni già compiute dal GIP o dal Tribunale del riesame se adeguatamente argomentate
  • In sede di Cassazione i ricorsi generici o non specifici sulla valutazione delle esigenze cautelari sono esposti al rigetto per inammissibilità: è necessario indicare elementi nuovi e decisivi omessi dal giudice di merito
  • Lo stato di detenzione per altra causa, compresa la pena dell'ergastolo, non esclude di per sé la sussistenza di esigenze cautelari come il pericolo di reiterazione
  • Il tempo trascorso dalla commissione del reato (tempo silente) deve essere valutato, ma la sua rilevanza dipende dalla presenza o meno di altri elementi che attestino il mutamento della situazione originaria

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