Ordinanza n. 120/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento nei limiti dell'interesse e per quanto di ragione - del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana n.1343 del 25/9/2025 avete ad oggetto la revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. del D.D.S. n. 148 del 10.03.2023 di A.I.A. del “Progetto di un polo impiantistico per la produzione di biometano e compost di qualità, nonché per il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani, con inclusione e adeguamento delle strutture esistenti, comprese le opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Mazzarrà S. Andrea” nell'ambito del P.A.U.R. ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Codice Procedura 1310; - del Decreto Assessorile n. 310/Gab del 15/10/2025 (doc. 2), comunicato con nota port. 73118 del 22/10/2025, dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente con il quale non è stato concesso il PAUR ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto per i soli interventi di revamping degli impianti di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas e l'esercizio degli stessi impianti per il trattamento dei flussi provenienti esclusivamente dall'adiacente discarica di contrada Zuppà, quale stralcio del “Progetto di un polo impiantistico per la produzione di biometano e compost di qualità, nonché per il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani, con inclusione e adeguamento delle strutture esistenti, comprese le opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Mazzarrà S. Andrea”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, in particolare, il progetto stralcio presentato da SRR Messina Provincia di adeguamento al D.A. n. 31/Gab del 01/02/2024, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al solo revamping e all'esercizio degli impianti di trattamento del percolato e del recupero energetico del biogas della discarica esaurita ed in post gestione sita nel Comune di Mazzarrà S. Andrea, nonché i pareri favorevoli espressi sul predetto progetto stralcio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e successivo diniego del PAUR relativo al progetto stralcio per il revamping e l’esercizio degli impianti di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato, nei limiti del proprio interesse, il provvedimento regionale che ha revocato, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per un progetto di polo impiantistico destinato alla produzione di biometano e compost di qualità e al recupero di materia dal trattamento dei rifiuti urbani. È stato inoltre impugnato il decreto assessorile con cui non è stato concesso il PAUR per un progetto stralcio concernente il solo revamping degli impianti di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas della discarica di Mazzarrà S. Andrea e il loro esercizio limitato ai flussi provenienti dalla discarica adiacente, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi il progetto stralcio e i pareri favorevoli relativi allo stesso. L’ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma rileva la mancata produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni resistenti, degli atti e documenti rilevanti per la decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio nei confronti delle amministrazioni indicate come resistenti, ordinando loro di depositare entro il termine previsto dalla legge, in vista dell’udienza di merito fissata per il 25 giugno 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sulla cui base è stato emanato, quelli richiamati nel provvedimento e ogni ulteriore atto ritenuto utile al giudizio. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto idoneo a influire sulla decisione della controversia, anche in relazione all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Non è stata assunta alcuna decisione sul merito della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione [deve] depositare entro il termine stabilito per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La disposizione impone all’amministrazione l’onere di depositare il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la controversia entro il termine previsto per la costituzione in giudizio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina l’esibizione degli atti e dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 46.
La mancata produzione degli atti da parte dell’amministrazione legittima il giudice a disporne l’esibizione mediante apposito incombente istruttorio.
art. 21-quinquies l. 241/1990
revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990
La norma è richiamata quale base giuridica del provvedimento regionale di revoca dell’autorizzazione integrata ambientale; l’ordinanza non ne valuta la concreta applicazione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
anche ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990
La documentazione da acquisire deve comprendere ogni atto potenzialmente rilevante anche per valutare l’eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali o procedimentali non invalidanti.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
PAUR ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. 152/06
È richiamato quale fondamento procedimentale del provvedimento autorizzatorio unico regionale oggetto di contestazione; l’ordinanza non esamina la disciplina nel merito.
Massime di principio
- L’amministrazione resistente deve depositare nel giudizio amministrativo il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a suo fondamento, quelli richiamati nel provvedimento e ogni ulteriore atto utile alla decisione, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio.
- Quando l’amministrazione non adempie all’obbligo di produzione documentale previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a., il giudice può ordinare l’esibizione degli atti ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
- La nozione di documenti “utili al giudizio” comprende ogni atto suscettibile di incidere sulla decisione della controversia, inclusa la documentazione necessaria per valutare l’eventuale applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
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