Cassazione Civile, Ordinanza n. 09025/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestore servizio)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione alla stima dell'indennità dovuta per l'asservimento di un fondo agricolo a una servitù di elettrodotto. La società proprietaria del fondo contestava la quantificazione effettuata dalla Commissione provinciale e poi dalla Corte d'appello, sostenendo che nella stima non fosse stata considerata una voce di danno relativa alla presenza di un vivaio di pesco di 1,29 ettari per la produzione di piante innestate. Con il primo motivo deduceva violazione delle norme sull'indennità per asservimento ed omesso esame di un fatto decisivo; con il secondo lamentava la mancata applicazione del criterio del c.d. danno differenziale e la preferenza accordata al metodo di stima del CTU rispetto a quello del consulente di parte; con il terzo censurava la condanna alle spese in favore dell'amministrazione provinciale, assumendo che questa fosse parte necessaria e che la ricorrente non fosse soccombente nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte territoriale aveva espressamente esaminato la doglianza sul vivaio e ne aveva escluso l'esistenza sulla base di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva motivatamente aderito alla CTU e che, in tema di espropriazione parziale, il criterio differenziale non è vincolante, potendo essere adottato un metodo diverso purché idoneo a reintegrare l'intero pregiudizio. Ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che la ricorrente aveva domandato la condanna della provincia al pagamento dell'indennità e che la provincia non era legittimata passiva nel procedimento, non avendo funzioni di accertamento o di erogazione dell'indennità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione sono stati scrutinati come violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché rivolte contro apprezzamenti di fatto del giudice di merito.
art. 44 D.P.R. n. 327/2001
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della pretesa indennitaria per l'asservimento; la Corte non ne ricava una diversa regola decisiva, limitandosi a respingere la censura per insindacabilità dell'accertamento fattuale.
art. 123 R.D. n. 1733/1933
Norma evocata dalla ricorrente in relazione alla determinazione dell'indennità per servitù di elettrodotto.
art. 15 L.R. Veneto n. 24/1991
Norma evocata dalla ricorrente in relazione alla stima dell'indennità; non ne viene fatta un'applicazione autonoma nella decisione.
art. 33 D.P.R. n. 327/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione al metodo di stima dell'indennità; la Corte ribadisce che la scelta del metodo di stima da parte del CTU, se condivisa dal giudice di merito, non è censurabile in cassazione se congruamente motivata.
art. 54 D.P.R. n. 327/2001
Richiamato per censurare la regolazione delle spese e la posizione della provincia nel giudizio di opposizione alla stima.
art. 29 D.Lgs. n. 150/2011
Richiamato in relazione al procedimento di opposizione alla stima dell'indennità e alla partecipazione della provincia al giudizio.
art. 91 c.p.c.
Applicato nel senso che la condanna alle spese segue la soccombenza e la decisione sulle domande proposte.
art. 378 c.p.c.
Menzi0nato solo per il deposito di memorie in prossimità dell'udienza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 40 l. n. 2359 del 1865
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale non è vincolante e può essere sostituito da altro criterio idoneo a reintegrare l'intero pregiudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito quando la censura mira solo a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- L'adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è sufficiente a integrare una motivazione adeguata, purché il percorso logico e scientifico seguito dal consulente sia ritenuto convincente e condivisibile.
- In tema di espropriazione parziale o asservimento, il criterio di stima differenziale non ha natura necessaria o vincolante: è legittimo utilizzare un diverso metodo di quantificazione, purché il risultato finale compensi integralmente il pregiudizio subito dalla proprietà residua.
- La censura sulle spese di lite è infondata quando la parte abbia effettivamente proposto una domanda di condanna nei confronti del soggetto poi ritenuto estraneo alla legittimazione passiva; la condanna alle spese segue la soccombenza rispetto a tale domanda.
- Nel procedimento di opposizione alla stima dell'indennità, il soggetto chiamato solo per ragioni di litisdenuntiatio non assume automaticamente la posizione di legittimato passivo se non ha funzioni di accertamento o di erogazione dell'indennità.
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