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Sentenza

Sentenza n. 371/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza n. 57 del 26.04.2017, adottata dal dirigente UTC del comune di Sperlonga, con la quale viene richiamata l'ordinanza n. 43 del 28.04.2011, con la quale era stata ingiunta la demolizione di una recinzione, dell'installazione di un cancello e di una passerella di legno; per il risarcimento del danno ex art. 30, comma 2, c.p.a., derivante dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa;

Giustizia amministrativa201700546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione relativa a recinzione, cancello e passerella in legno realizzati in difformità dal permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 57 del 26 aprile 2017, che richiamava la precedente ordinanza n. 43 del 28 aprile 2011 e ingiungeva la demolizione di una recinzione, di un cancello e di una passerella in legno. Hanno dedotto, anzitutto, la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio - Latina n. 729/2011, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro la precedente ordinanza demolitoria, nonché difetto di istruttoria, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità e deviazione dall’interesse pubblico. Hanno inoltre sostenuto che gli interventi integrassero una difformità parziale e di minima entità, senza aumento di superficie o volume, tale da non giustificare la demolizione; hanno lamentato l’omessa applicazione dell’art. 34 d.P.R. 380/2001 e il difetto di motivazione sulle ragioni per cui non fossero state disposte l’eliminazione delle sole difformità o la fiscalizzazione. Infine, hanno dedotto il travisamento dei fatti e la violazione degli artt. 83, 10, 22, 34 e 37 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il muretto, il cancello e la passerella fossero opere accessorie e pertinenziali, soggette a DIA/SCIA e funzionali all’edificio principale e al terreno agricolo. È stata proposta anche domanda risarcitoria ex art. 30, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla dedotta violazione del giudicato, ha rilevato che la precedente sentenza aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione dell’ordinanza del 2011 in ragione della presentazione di un’istanza di sanatoria o accertamento di conformità. Dalla documentazione acquisita è emerso, tuttavia, che sull’istanza si era formato il silenzio-rigetto, non impugnato nel termine di decadenza. Tale provvedimento tacito ha consolidato la natura abusiva delle opere e ha riattivato l’efficacia dell’ingiunzione demolitoria, senza necessità di nuovi provvedimenti o termini. Il Collegio ha quindi escluso la violazione del giudicato e il difetto di istruttoria. Ha poi ritenuto infondata la tesi della lieve difformità. La recinzione, costituita da muratura in blocchetti di calcestruzzo con sovrastante rete metallica, il cancello di rilevanti dimensioni e la passerella sul canale di bonifica, valutati anche complessivamente, determinavano una trasformazione urbanistico-edilizia significativa, con creazione di nuovo volume e superficie e radicale modificazione dello stato dei luoghi. Tali opere richiedevano il permesso di costruire, che non risultava rilasciato. La demolizione è stata pertanto ritenuta sanzione appropriata e proporzionata. Il giudice ha inoltre precisato che, per gli ordini di demolizione aventi natura vincolata e conseguenti all’accertamento dell’abusività, non è necessaria una specifica ponderazione degli interessi, già effettuata a monte dal legislatore. L’invocata fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 non incide sulla legittimità dell’ordine demolitorio, poiché la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria è valutabile dall’amministrazione nella successiva fase esecutiva. Esclusa l’illegittimità dell’azione amministrativa, è stata respinta anche la domanda di risarcimento. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda risarcitoria presuppone l’illegittimità dell’azione amministrativa; esclusa tale illegittimità, il risarcimento non può essere riconosciuto.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria per difficoltà tecniche o rischi per la pubblica incolumità appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’adozione dell’ordine di demolizione, e non incide sulla legittimità di quest’ultimo.

  • artt. 10 e 22 d.P.R. 380/2001

    Il regime della DIA/SCIA non è applicabile alle opere che, per dimensioni e impatto, superano la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia e richiedono il permesso di costruire.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti, ma non trova applicazione perché le opere accertate sono state ritenute soggette a permesso di costruire e legittimamente colpite da sanzione demolitoria.

Massime di principio

  • Il silenzio formatosi su un’istanza di accertamento di conformità urbanistica ha natura di silenzio-rigetto e non di silenzio-inadempimento; il provvedimento tacito deve essere impugnato nel termine ordinario di decadenza.
  • Il silenzio-rigetto non impugnato su una domanda di sanatoria consolida la qualificazione abusiva delle opere e consente la riattivazione dell’ordine di demolizione, senza necessità di adottare un nuovo ordine o assegnare un nuovo termine per adempiere.
  • Le recinzioni, i muri di cinta e i cancelli non sono assoggettati a un regime edilizio predeterminato in base alla loro qualificazione astratta: occorre valutarne l’impatto concreto sul territorio. Se, per dimensioni e caratteristiche, superano la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, è necessario il permesso di costruire.
  • Nel valutare l’impatto urbanistico di una pluralità di opere abusive, l’amministrazione e il giudice devono considerarle unitariamente, poiché la valutazione atomistica dei singoli manufatti può occultare la complessiva alterazione dello stato dei luoghi e la conseguente proporzionalità dell’ordine demolitorio.
  • L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento dell’abusività dell’intervento è un atto vincolato e non richiede una specifica ponderazione degli interessi pubblici e privati, essendo tale ponderazione effettuata direttamente dal legislatore.
  • La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 riguarda la fase esecutiva e non costituisce un vizio dell’ordine di demolizione né impone all’amministrazione di motivare già nell’ordine sulle ragioni della mancata fiscalizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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