Sentenza n. 1410/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva annullato il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza e il conseguente diniego comunale di accertamento della compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una scala metallica realizzata per collegare la pubblica via all’arenile, in parte ricadente in area CIRA 1 del Piano territoriale paesistico. La proprietaria aveva presentato istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza aveva richiesto integrazioni documentali, comunicato i motivi ostativi e quindi espresso parere contrario, rilevando l’inserimento della struttura in acciaio zincato, la sua ampia intervisibilità dalla fascia costiera, la trasformazione dell’area vegetazionale e l’incompatibilità con il particolare valore paesaggistico della zona. Il Comune aveva conseguentemente rigettato l’istanza. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo tardivo il parere soprintendentizio, inefficace e non vincolante, e aveva annullato anche il diniego comunale per difetto di autonoma valutazione paesaggistica. Le amministrazioni hanno appellato sostenendo che il parere non fosse tardivo e che, comunque, la tardività non ne avrebbe fatto venir meno il carattere vincolante. L’appellata ha riproposto i motivi assorbiti, deducendo carenza di istruttoria, travisamento dell’oggetto dell’intervento e erroneità della valutazione paesaggistica, in considerazione della precarietà e removibilità della scala, delle opere di mitigazione prospettate e del parere favorevole, con prescrizioni, dell’Ente Parco.
La decisione
L’appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile anche al procedimento di controllo il principio secondo cui il termine che scade in giorno festivo è prorogato al primo giorno seguente non festivo; pertanto, la scadenza del termine caduta di sabato non rendeva tardivo il parere. In ogni caso, trattandosi di procedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, la richiesta di integrazioni formulata a fronte di documentazione incompleta aveva effetto interruttivo, e non meramente sospensivo, del termine. Il Collegio ha inoltre affermato che, anche qualora il parere fosse stato tardivo, ciò non avrebbe comportato la perdita del suo carattere vincolante: il potere della Soprintendenza permane anche dopo la scadenza del termine. Ne conseguiva l’erroneità della sentenza di primo grado sia nella qualificazione del parere come atto meramente endoprocedimentale non impugnabile, sia nella censura rivolta al Comune per non avere svolto un’autonoma valutazione paesaggistica, essendo il Comune vincolato dal parere soprintendentizio. Esaminando i motivi riproposti, il Consiglio di Stato li ha respinti. Ha ritenuto legittima la valutazione della Soprintendenza, che aveva considerato l’opera, per materiali, sviluppo planimetrico, intervisibilità e collocazione per una parte significativa in area di conservazione integrale, come un evidente segno antropico incompatibile con il contesto paesaggistico. Le opere di mitigazione sono state giudicate modeste e insufficienti ad attenuare l’impatto negativo. Il diniego comunale è quindi rimasto legittimo. La sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese del doppio grado sono state compensate; il contributo unificato è rimasto a carico della privata.
Norme richiamate
art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004
termine perentorio di 90 giorni
Nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, la richiesta di integrazioni documentali, quando la documentazione è incompleta o non chiara, interrompe il termine per l’espressione del parere della Soprintendenza. La scadenza del termine non determina comunque la perdita del potere né del carattere vincolante del parere.
art. 155, comma 4, c.p.c.
il termine in scadenza in giorno festivo è spostato al primo giorno seguente non festivo
Il principio generale sulla proroga dei termini in scadenza in giorno festivo si applica anche al procedimento di controllo paesaggistico.
art. 2693 c.c.
il termine in scadenza in giorno festivo è spostato al primo giorno seguente non festivo
La regola generale sulla scadenza dei termini festivi è richiamata dal giudice quale principio applicabile anche al procedimento di controllo.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente all’appellata di riproporre in appello i motivi assorbiti dal giudice di primo grado; tali motivi sono stati esaminati e respinti dal Consiglio di Stato.
art. 60 c.p.a.
La sentenza di primo grado era stata resa in forma semplificata.
art. 98 c.p.a.
L’istanza cautelare proposta in appello era stata respinta con precedente ordinanza.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, la richiesta della Soprintendenza di integrare documentazione incompleta o non chiara interrompe il termine per l’espressione del parere; non si tratta di una mera sospensione del termine.
- La scadenza del termine previsto per il parere della Soprintendenza nel procedimento di cui all’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 non determina la perdita del potere di esprimere il parere né ne esclude il carattere vincolante, anche ove il parere sia adottato successivamente alla scadenza.
- Il principio generale per cui il termine in scadenza in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo si applica anche al procedimento di controllo paesaggistico.
- Quando il parere della Soprintendenza conserva natura vincolante, il Comune non può essere censurato per non avere svolto una valutazione paesaggistica autonoma e difforme, essendo tenuto a conformarsi al parere nell’adozione del provvedimento conclusivo.
- La valutazione paesaggistica può legittimamente fondarsi sull’impatto percettivo e sull’intervisibilità di una struttura, nonché sulla sua collocazione in un’area caratterizzata da particolare valore paesaggistico e da limitata trasformazione antropica; la precarietà o removibilità dell’opera e la previsione di misure di mitigazione non impongono necessariamente un esito favorevole.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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