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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21536/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di liquidazione di INVIM e imposta di registro emessi in relazione al giudicato formatosi su una precedente sentenza che aveva definito l'impugnazione di un avviso di accertamento con rettifica dei valori dichiarati nella denuncia di successione. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento degli avvisi di liquidazione, mentre la CTR, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha riformato la decisione. In cassazione il contribuente deduce quattro censure: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; 2) omessa pronuncia sul motivo, riproposto in appello, relativo alla violazione del giudicato formatosi sulla sentenza precedente; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che la sentenza passata in giudicato avesse accolto solo in parte il suo ricorso e che la CTR ne avesse quindi alterato la portata; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il contenuto e gli effetti del giudicato e la sua incidenza sugli avvisi di liquidazione. La Corte rileva che il giudice di appello aveva in sostanza ritenuto erronea la decisione di primo grado, perché aveva attribuito agli avvisi di liquidazione un vizio di motivazione riferibile semmai al precedente avviso di accertamento ormai coperto da giudicato, mentre gli avvisi di liquidazione potevano essere impugnati solo per vizi propri.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il terzo motivo, osservando che la sentenza d'appello non ha attribuito al giudicato una portata diversa da quella propria, ma ha escluso che agli avvisi di liquidazione potesse essere imputato il vizio relativo alla mancata indicazione del criterio di rettifica del valore, previsto dalla disciplina del DPR 131/1986. Dichiara inammissibili i restanti motivi perché formulati in modo aspecifico e privo di autosufficienza: il ricorrente non ha indicato con precisione i fatti processuali, il contenuto delle questioni dedotte nei gradi di merito e gli effettivi termini dell'asserito errore del giudice di appello. La Corte precisa inoltre che, in materia di error in procedendo, il potere di esame diretto degli atti presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, che deve essere autosufficiente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia in cassazione; viene invece dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per le doglianze di omessa pronuncia; la Corte però rileva che le censure non sono autosufficienti e non consentono di verificare il denunciato vizio processuale.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    È richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di appello nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro invocato per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro invocato per il dedotto omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere la violazione del giudicato; la Corte esclude che la CTR ne abbia alterato il contenuto.

  • d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    Sono richiamati come disciplina del criterio di rettifica e della motivazione degli avvisi relativi al valore; la Corte osserva che tali profili riguardavano il precedente avviso di accertamento, non gli avvisi di liquidazione impugnati.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo e la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa, il motivo deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve indicare in modo puntuale il contenuto delle questioni processuali e il fatto processuale da cui deriva l'errore denunciato.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di errore sull'interpretazione delle difese è inammissibile se non ricostruisce con precisione come la questione era stata proposta nei gradi di merito e in che modo la sentenza impugnata se ne sarebbe discostata.
  • Il giudicato formatosi su un precedente avviso di accertamento non può essere trasposto automaticamente sugli avvisi di liquidazione, i quali sono impugnabili solo per vizi propri; l'eventuale errore relativo al contenuto motivazionale del primo atto non può essere imputato al secondo se la sua disciplina è diversa.
  • La violazione dell'art. 2909 c.c. non è configurabile quando il giudice d'appello si limiti a prendere atto del contenuto del giudicato e a escludere che l'atto successivo sia viziato per ragioni riferibili al precedente provvedimento ormai definitivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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