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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27099/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ex art. 640 c.p., sostenendo, in sintesi, che la vicenda riguardasse un contratto concluso mediante accettazione di un'offerta pubblicamente resa e che quindi mancassero i presupposti della truffa. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproduceva argomenti già proposti in appello e già disattesi, senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata, risultando dunque non specifica e solo apparente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse il requisito di specificità di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché si limitava a reiterare le doglianze di merito già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza confutare concretamente le ragioni poste a base della decisione. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e non illogico la sussistenza di tutti gli elementi del delitto di truffa, con particolare riguardo ad artifici e raggiri idonei a trarre in inganno la persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del delitto di truffa oggetto di contestazione; la Corte ne ribadisce la configurabilità nella fattispecie per la presenza di artifici e raggiri idonei a ingannare la persona offesa.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e non meramente apparenti; la riproposizione di censure già esaminate senza confronto con la decisione impugnata determina inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già formulate in appello, senza misurarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una critica argomentata e concreta alla decisione di merito; non è sufficiente una censura meramente apparente o assertiva.
  • Ai fini della truffa, la motivazione di merito è adeguata quando accerta, con argomenti congrui e non illogici, la presenza di artifici o raggiri idonei a indurre in errore la persona offesa.
  • Il ricorso per cassazione che non supera il vaglio di specificità comporta la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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