Sentenza n. 1105/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (già art. 7 della L. n. 47/85) n. 50 del 3 settembre 2025 prot. n. 1034145, notificata in data 4 settembre 2025, con cui il Comune di Palermo - Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico - Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo ha ordinato ai sig.ri Paladino Florio – Marguglio di demolire le opere abusive perpetrate nell’area antistante l’immobile sito al piano terra in via Scalo Arenella civ. 8 identificato al Fg. 25 particella 723 sub 8 e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro 90 giorni, con espresso avvertimento che, in ipotesi di inadempienza, l’immobile abusivo e l’area di sedime saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune; - ove occorra e per quanto di ragione, della Relazione del Comune di Palermo - U.O. deputata alla predisposizione degli “Atti di accertamento dell’Inottemperanza” del 25 agosto 2025, non conosciuta dagli odierni ricorrenti; - ove occorra e per quanto di ragione, delle risultanze della attività istruttoria tecnica svolta dagli Uffici dell'Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico del Comune di Palermo, non conosciute dall'odierna ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di due piattaforme realizzate nell'area antistante un locale commerciale, con avvertimento dell'acquisizione gratuita in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario e gestore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo: a) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, poiché la piattaforma più piccola, indicata dal Comune come avente superficie di circa 25 mq, avrebbe avuto superficie di circa 15 mq ed era stata assentita dalla Soprintendenza con provvedimento del 28 luglio 2021; b) violazione dell'art. 2 e dell'allegato A, punti 16 e 17, del d.P.R. n. 31/2017, sostenendo che la piattaforma di 80 mq fosse stagionale, amovibile e non soggetta ad autorizzazione paesaggistica; c) violazione dell'art. 21-septies l. n. 241/1990, assumendo la nullità dell'ordinanza perché riferita a manufatti sottoposti a sequestro penale ai sensi dell'art. 321 c.p.p.; d) violazione dell'art. 8 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la documentazione prodotta dimostrava che la piattaforma più piccola, per superficie e caratteristiche, coincideva con quella assentita dalla Soprintendenza nel 2021. Il Comune non aveva effettuato una misurazione specifica e aveva continuato a indicarla genericamente come piattaforma di circa 25 mq; anche le fotografie erano incompatibili con tale dimensione. L'ordinanza è stata quindi annullata limitatamente alla demolizione della piattaforma indicata come di 25 mq, per difetto di istruttoria e travisamento della situazione concreta. Il secondo motivo è stato respinto: l'esenzione del punto 16 dell'allegato A al d.P.R. n. 31/2017 riguarda occupazioni temporanee connesse a manifestazioni, spettacoli, eventi o esposizioni, non una stagionale e ripetuta attività di somministrazione di cibi e bevande, soprattutto se di durata superiore a 120 giorni; il punto 17 non era applicabile perché riferito a opere non installate su bene demaniale, mentre la piattaforma era collocata sull'arenile. Il terzo motivo è stato respinto: il sequestro penale non determina la nullità né l'invalidità dell'ordinanza di demolizione, che resta perfetta e valida, ma ne sospende l'esecutività finché dura il sequestro. Cessato il sequestro, il Comune deve notificare nuovamente l'ordinanza e assegnare un nuovo termine per l'ottemperanza spontanea. Il quarto motivo è stato respinto: l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto vincolato e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né una specifica ponderazione di interessi pubblici ulteriori rispetto al ripristino della legalità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Fondamento dell'ordinanza di demolizione; il potere repressivo è stato esercitato con riguardo a due piattaforme, ma l'atto è stato annullato limitatamente a quella già assentita.
art. 2 e allegato A, punti 16 e 17, d.P.R. 31/2017
occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o manufatti semplicemente ancorati al suolo ... per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare
Le esenzioni dall'autorizzazione paesaggistica sono di stretta interpretazione. Il punto 16 non comprende una stagionale e ripetuta attività di somministrazione di cibi e bevande non collegata a una specifica manifestazione; il punto 17 non si applica a opere installate su bene demaniale.
art. 21-septies l. 241/1990
Il sequestro penale dell'immobile non determina la nullità dell'ordinanza di demolizione, che resta valida, ma incide sulla sua esecutività.
art. 8 l. 241/1990
Non impone la comunicazione di avvio per l'ordine di demolizione di un abuso edilizio, trattandosi di attività vincolata e priva di margini di ponderazione tali da rendere necessaria la partecipazione procedimentale.
art. 321 c.p.p.
Il sequestro preventivo costituisce un vincolo esterno che sospende l'esecutività dell'ordine di demolizione sino alla sua cessazione.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione è illegittimo quando l'amministrazione identifica come abusivo un manufatto che, sulla base della documentazione disponibile e delle caratteristiche concrete, coincide con un'opera già assentita; l'accertamento deve essere specifico e non può fondarsi su una misurazione meramente approssimativa o erronea.
- Le esenzioni dall'autorizzazione paesaggistica previste dall'allegato A al d.P.R. n. 31/2017 sono di stretta interpretazione: l'esenzione relativa alle occupazioni temporanee per manifestazioni non si estende alle attività stagionali e ripetute di somministrazione di cibi e bevande non collegate a uno specifico evento e, comunque, non può eludere il limite temporale previsto dalla disposizione.
- Un sequestro penale gravante sul manufatto non rende nullo né invalido l'ordine di demolizione: ne sospende soltanto l'esecutività per la durata del vincolo. Dopo la cessazione del sequestro, il Comune deve notificare nuovamente l'ordinanza e assegnare un nuovo termine per consentire l'ottemperanza spontanea.
- L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e non richiede, di regola, la comunicazione di avvio del procedimento né una motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità edilizia.
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