Ordinanza n. 607/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: a) del provvedimento di diniego all'accesso prot. n. 370/9-0/2025 del 26 settembre 2025; b) del provvedimento di diniego confermativo prot. n. 370/12-0/2025 del 29 dicembre 2025; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con istanza del 30 giugno 2025, e per il conseguente ordine all'Amministrazione di esibirla con urgenza, atteso il grave e irreparabile pregiudizio in atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi all'accesso del 26 settembre 2025 e del 29 dicembre 2025, relativi alla documentazione richiesta con istanza del 30 giugno 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego all'accesso documentale e il successivo diniego confermativo, chiedendo l'accertamento del diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta e l'ordine all'amministrazione di esibirla con urgenza, deducendo l'esistenza di un grave e irreparabile pregiudizio. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta ostensione della documentazione, nonché possibili profili di inammissibilità derivanti dalla mancata proposizione di motivi aggiunti e dall'ulteriore richiesta ostensiva formulata nella memoria depositata il 12 febbraio 2026 senza una previa corrispondente istanza amministrativa.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di accesso. Ha riservato la causa per la decisione e ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie esclusivamente sulle questioni rilevate dal Collegio: la possibile improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta ostensione e la possibile inammissibilità per mancata proposizione di motivi aggiunti e per l'introduzione di un'ulteriore richiesta ostensiva in sede processuale senza previa istanza amministrativa. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Trattazione delle questioni rilevate d'ufficio dopo il passaggio in decisione della causa
La disposizione è utilizzata per sottoporre previamente al contraddittorio delle parti i profili di possibile improcedibilità e inammissibilità rilevati d'ufficio dal Collegio, assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio questioni potenzialmente decisive di improcedibilità o inammissibilità, deve sottoporle al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti può determinare l'improcedibilità della domanda di accesso originaria per sopravvenuta carenza di interesse, questione che deve essere verificata nel contraddittorio delle parti.
- Un'ulteriore richiesta di accesso formulata per la prima volta in una memoria processuale, senza essere stata preceduta dalla relativa istanza amministrativa, può porre un problema di inammissibilità della domanda giudiziale; la sua introduzione non può essere automaticamente equiparata all'impugnazione di un provvedimento amministrativo mediante motivi aggiunti.
Come è indicizzato
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