Cassazione Penale, Ordinanza n. 09392/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare, in rito ex art. 444 c.p.p., le aveva applicato la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per vari reati commessi nel 2020/2021. Con un unico motivo ha dedotto l'omessa valutazione, ai fini dell'art. 129 c.p.p., della sussistenza di una causa di immediato proscioglimento: ha sostenuto che la prova del reato derivasse da alcune intercettazioni dalle quali non emergerebbero gravi indizi di colpevolezza e che mancasse ogni accertamento sulla falsità delle domande di impiego presentate sulla base del "decreto flussi" del 2020. La Corte ha rilevato che tale censura investe un profilo non deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, poiché estraneo ai motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In particolare, il motivo dedotto riguardava la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., censura non ammessa nel perimetro del ricorso avverso il patteggiamento. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma sul patteggiamento: la sentenza impugnata è stata pronunciata secondo tale rito.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena; non consente di dedurre il vizio relativo alla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di un immediato proscioglimento; la Corte afferma che la relativa censura non è deducibile nel ricorso contro il patteggiamento nei casi non previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
legge 23 giugno 2017 n. 103
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena, il sindacato è limitato ai motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- Non è deducibile, contro la sentenza di patteggiamento, il vizio relativo alla mancata verifica da parte del giudice della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la censura rientri nei motivi tassativi previsti dalla legge.
- La deduzione di un vizio di motivazione o di una pretesa insufficienza del compendio indiziario non può essere veicolata, in cassazione, contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., quando la contestazione non attenga alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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