Sentenza del 17/02/2017 n. 4249 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio, sostenendo che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento non determinasse, per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, la nullità dell'atto. Ha inoltre dedotto che l'art. 7 dello Statuto del contribuente disciplina il contenuto degli atti, ma non prevede che ogni omissione comporti automaticamente l'invalidità della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportava la nullità della cartella relativa a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. Inoltre, il contribuente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dall'omissione, cosa che non era avvenuta. Restano da esaminare in sede di rinvio le ulteriori questioni non affrontate dalla CTR.
Norme richiamate
Art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma disciplina il contenuto e i requisiti degli atti dell'amministrazione finanziaria, inclusa l'indicazione del responsabile del procedimento.
L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina automaticamente la nullità dell'atto, soprattutto per le cartelle relative a ruoli anteriori al 1° giugno 2008. Il contribuente deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa o ad altra posizione tutelata.
Art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248 del 2007, convertito dalla Legge n. 31 del 2008
La cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione. Le disposizioni si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità.
La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera soltanto per i ruoli consegnati a decorrere dal 1° giugno 2008. Per i ruoli precedenti, l'omissione non comporta nullità della cartella.
Art. 360, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
L'Agenzia ha utilizzato questo motivo per denunciare l'erronea interpretazione, da parte della CTR, delle norme sull'indicazione del responsabile del procedimento e sugli effetti della relativa omissione.
Art. 378 del Codice di procedura civile
Memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
La contribuente ha depositato memoria nel giudizio di legittimità a sostegno del proprio controricorso.
Art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina la cartella di pagamento.
La cartella di pagamento deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente; l'obbligo di indicare i responsabili dei procedimenti, assistito da nullità, è stato introdotto con efficacia per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008.
Sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2009
La Corte ha escluso che, anteriormente all'emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento.
La disciplina introdotta nel 2008 non ha natura meramente ricognitiva di una nullità già esistente, ma stabilisce per il futuro l'effetto invalidante dell'omissione.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una cartella di pagamento occorre verificare la data di consegna del ruolo all'agente della riscossione: l'omessa indicazione del responsabile del procedimento è causa di nullità solo per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008.
- Le irregolarità formali dell'atto amministrativo non comportano necessariamente nullità automatica: in assenza di una specifica previsione normativa, il contribuente deve indicare e dimostrare il concreto pregiudizio subito.
- La tutela giurisdizionale non mira a garantire la mera regolarità astratta del procedimento, ma a rimuovere gli effetti di violazioni che abbiano inciso concretamente sul diritto di difesa o su altri interessi tutelati.
- Quando il giudice di merito annulla una cartella per un vizio formale senza esaminare le altre contestazioni, la cassazione con rinvio consente al giudice competente di valutare nuovamente sia quel profilo sia le questioni rimaste assorbite.
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