Sentenza n. 143/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 01882/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione comunale di approvazione del PEF TARI 2020 e delibera di modifica del Regolamento TARI
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato davanti al TAR la deliberazione del Consiglio comunale di Grottaminarda n. 26 del 28 dicembre 2020, relativa all'approvazione del PEF TARI 2020, nonché, con motivi aggiunti, la deliberazione n. 3 del 29 aprile 2021, recante modifiche al Regolamento TARI. Sono state dedotte plurime violazioni della legge n. 147/2013, del d.P.R. n. 158/1999, del d.lgs. n. 152/2006 e delle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 158/2020, oltre a eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In appello le società hanno censurato la sentenza del TAR, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, deducendo error in iudicando, difetto di motivazione e omessa pronuncia sui motivi di ricorso. Nel merito hanno sostenuto: l'ingiustificato aggravio della TARI per le utenze non domestiche; l'insufficiente motivazione sulle riduzioni e agevolazioni; la violazione delle disposizioni sugli scarti e sui rifiuti speciali; l'illegittimità della riduzione forfettaria del 5% della componente variabile per le utenze non domestiche che avviano rifiuti al recupero; la disparità di trattamento tra categorie di utenze non domestiche; nonché vizi istruttori, carenze motivazionali e discrasie nei calcoli del PEF. Il Comune aveva eccepito anche il difetto di prova di resistenza e l'inammissibilità del ricorso collettivo, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto superfluo esaminare tali eccezioni, decidendo nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR nella parte definita, ritenendo infondate tutte le censure. Ha rilevato che il PEF era stato predisposto dal gestore secondo il modello ARERA, corredato dalla dichiarazione di veridicità e dalla relazione illustrativa, validato tecnicamente e regolatoriamente dall'Ente d'Ambito e trasmesso ad ARERA; la deliberazione comunale costituiva quindi il recepimento di un procedimento tecnico-regolatorio previamente validato. I coefficienti tariffari per utenze domestiche e non domestiche rientravano nei limiti delle tabelle del d.P.R. n. 158/1999, ovvero nelle deroghe consentite dalla legge, senza manifesta erroneità, illogicità o irrazionalità. La motivazione è stata ritenuta sufficiente alla luce della relazione tecnica allegata, che illustrava costi, attività di gestione e ragioni delle riduzioni. Le agevolazioni per le utenze non domestiche colpite dall'emergenza COVID-19 erano riconducibili alla legge n. 147/2013 e alla deliberazione ARERA n. 158/2020. Le riduzioni relative alle superfici interessate dalla produzione di rifiuti speciali erano coerenti con gli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 152/2006 e con la disciplina TARI; la quantificazione forfettaria rientrava nella discrezionalità tecnica comunale e non presentava profili di manifesta erroneità o abnormità. Anche la riduzione del 5% per l'avvio al recupero è stata ritenuta legittima, poiché fissata nell'ambito dei parametri normativi e giustificata dalla difficoltà di accertare esattamente le quantità recuperate, ferma restando la possibilità di azzerare la quota variabile mediante prova del recupero effettuato tramite operatori privati. La disciplina differenziata delle utenze non domestiche rispettava la deliberazione ARERA n. 158/2020 e non risultava arbitraria. Infine, i coefficienti e le percentuali applicate risultavano adeguatamente illustrati nella relazione tecnica e l'incremento complessivo dei costi, pari a circa l'1,6%, non evidenziava irragionevolezza. Spese compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
l. 147/2013
La disciplina consente di escludere o ridurre la superficie imponibile in presenza di rifiuti speciali e attribuisce ai comuni potestà regolamentare e di modulazione delle riduzioni TARI, anche per specifiche categorie di utenze.
d.P.R. 158/1999
Allegato 1, Tabelle 1A, 2, 3A e 4A
I coefficienti tariffari devono rispettare i range previsti dalle tabelle, salvo le deroghe normativamente consentite; il rispetto dei range concorre a escludere l'illegittimità della tariffa.
d.lgs. 152/2006
artt. 183, 184, 198, comma 2-bis, e 238, comma 10
La disciplina dei rifiuti speciali e dell'avvio al recupero deve essere coordinata con la regolamentazione TARI; le riduzioni e le modalità di determinazione della tariffa sono legittime se coerenti con la tipologia dei rifiuti e con il quadro normativo.
Delibera ARERA n. 443/2019
Disciplina modello, formato e procedimento di predisposizione, validazione e trasmissione del PEF; il recepimento comunale del PEF validato costituisce esercizio vincolato del procedimento tecnico-regolatorio.
Delibera ARERA n. 158/2020
Nel contesto dell'emergenza COVID-19 consente di modulare agevolazioni e riduzioni, anche mediante riduzione del coefficiente Kd, in favore delle utenze non domestiche maggiormente colpite dalle restrizioni.
art. 57-bis d.l. 124/2019
Consente deroghe ai range ordinari dei coefficienti per tenere conto delle specificità economico-territoriali e della distribuzione tipologica delle attività non domestiche.
Circolare MITE 12 aprile 2021
È stata utilizzata quale parametro tecnico per la determinazione delle percentuali di abbattimento della tariffa relative alle attività produttive di rifiuti speciali.
Massime di principio
- Quando il PEF TARI è predisposto secondo i modelli ARERA, corredato dalla relazione tecnica, validato dall'Ente d'Ambito competente e trasmesso all'Autorità, la successiva deliberazione comunale di approvazione e articolazione tariffaria costituisce atto di recepimento del procedimento tecnico-regolatorio; il sindacato giurisdizionale non può sostituire le valutazioni tecniche dell'amministrazione, salvo manifesta erroneità, illogicità o irrazionalità.
- La determinazione dei coefficienti TARI per utenze domestiche e non domestiche è legittima quando rispetta i range previsti dal d.P.R. n. 158/1999 o le deroghe consentite dalla legge, purché le scelte siano supportate dall'istruttoria e non risultino manifestamente irragionevoli o arbitrarie.
- La relazione tecnica allegata al PEF può integrare la motivazione della deliberazione tariffaria quando espone i costi di gestione, le attività svolte, i dati rilevanti e le ragioni delle riduzioni e delle percentuali applicate; non è necessaria una motivazione analitica ulteriore su ogni singola voce se l'iter tecnico e i relativi effetti tariffari risultano comprensibili.
- La determinazione forfettaria delle riduzioni TARI per superfici promiscue o per rifiuti avviati al recupero rientra nella discrezionalità tecnica dell'ente quando la quantificazione esatta sia impossibile o eccessivamente difficoltosa, purché la misura sia coerente con la legge, con il regolamento e con i parametri tecnici applicabili e non sia manifestamente abnorme.
- Le agevolazioni TARI differenziate per categorie di utenze non domestiche colpite dall'emergenza COVID-19 sono legittime se fondate sulla disciplina ARERA e su elementi istruttori idonei a individuare le attività maggiormente danneggiate; la differenziazione non integra disparità di trattamento quando non risulti arbitraria o irragionevole.
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