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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 2070 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Costi deducibili - Perdita relativa agli anni precedenti non contestata - Omessa presentazione della dichiarazione integrativa con esposizione della perdita - Diritto allo scomputo nell'anno successivo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento dello scomputo, nell'anno successivo, di una perdita fiscale maturata in anni precedenti. La perdita non era stata indicata mediante dichiarazione integrativa, ma la sua effettiva esistenza non risultava contestata dall'Amministrazione finanziaria. Il motivo della controversia riguardava quindi se l'omessa presentazione della dichiarazione integrativa potesse impedire definitivamente l'utilizzo della perdita pregressa.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta non condivisibile. È stato riconosciuto che negare lo scomputo della perdita, non contestata nella sua esistenza, sarebbe contrario ai principi di buona fede e collaborazione che devono caratterizzare il rapporto tributario. Il contribuente conserva il diritto di emendare la dichiarazione dei redditi e di far valere la perdita anche in sede giurisdizionale, pur in assenza di una preventiva dichiarazione integrativa.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione di una perdita fiscale nella dichiarazione integrativa non comporta necessariamente la perdita definitiva del diritto al suo utilizzo, se l'esistenza e l'ammontare della perdita non sono contestati dall'Amministrazione.
  • Il contribuente può emendare la dichiarazione dei redditi anche durante il contenzioso, per correggere errori od omissioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta.
  • I principi di buona fede, collaborazione e capacità contributiva impediscono all'Amministrazione di negare un componente fiscalmente rilevante per un mero adempimento formale, quando il dato sostanziale sia verificabile e non contestato.
  • L'utilizzo della perdita resta subordinato alla prova della sua effettiva esistenza, corretta quantificazione e riferibilità agli anni precedenti; la decisione non legittima l'utilizzo di perdite inesistenti o non documentate.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare la formazione della perdita, indicare il relativo errore dichiarativo e chiedere il riconoscimento dello scomputo anche in sede di osservazioni, accertamento o giudizio.

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