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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-310/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2019. — Procedimento penale a carico di Petar Dzivev e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Procedimento penale relativo a reati in materia di IVA – Principio di effettività – Assunzione delle prove – Intercettazioni telefoniche – Autorizzazione concessa da un’autorità giudiziaria incompetente – Presa in considerazione di tali intercettazioni come elementi di prova – Normativa nazionale – Divieto. — Causa C-310/16

Giurisprudenza europea62016CJ0310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che, nei procedimenti penali relativi a frodi IVA, il diritto dell’Unione non impone di ammettere prove acquisite tramite intercettazioni telefoniche autorizzate da un giudice privo di competenza. Anche se l’esclusione di tali prove può rendere più difficile la repressione dei reati, essa è giustificata dal rispetto del principio di legalità e dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta. La sentenza chiarisce quindi il limite dell’obbligo di effettività delle azioni penali quando sono in gioco prove illegittimamente acquisite.

Rinvio pregiudiziale su IVA e tutela degli interessi finanziari dell’Unione: compatibilità con il diritto UE dell’esclusione, nel processo penale, di intercettazioni telefoniche autorizzate da un giudice incompetente.

La questione giuridica

Se l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostino a una norma nazionale che impone di escludere dal processo penale prove ottenute mediante intercettazioni telefoniche autorizzate da un’autorità giudiziaria incompetente, anche quando tali prove siano le sole idonee a dimostrare i reati IVA.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione non osta all’applicazione di una norma processuale nazionale che esclude dal processo penale intercettazioni telefoniche disposte da un giudice incompetente, anche se tali prove siano decisive per la condanna in materia di IVA. L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e la Convenzione PIF impongono misure effettive e dissuasive contro le frodi IVA, ma non possono essere interpretati nel senso di imporre l’utilizzo di prove raccolte in violazione del principio di legalità e dell’articolo 7 della Carta, poiché un’intercettazione autorizzata da un’autorità incompetente non è "prevista dalla legge" ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 325, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), Convenzione PIF
  • Articolo 2, paragrafo 1, Convenzione PIF
  • Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2007/436/CE, Euratom
  • Direttiva 2006/112/CE

Esclusione delle intercettazioni telefoniche autorizzate da un giudice incompetente nei procedimenti penali IVA

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) in un procedimento penale per reati in materia di IVA a carico di quattro imputati. Il giudice nazionale chiede se il diritto dell’Unione osti a una regola processuale interna che impone di escludere dal processo intercettazioni telefoniche autorizzate da un’autorità giudiziaria incompetente, benché tali prove siano decisive per accertare la responsabilità di uno degli imputati.

Contesto fattuale e procedimento principale

Gli imputati sono accusati di aver commesso reati fiscali tramite una società commerciale, nell’ambito di una presunta organizzazione criminale finalizzata a sottrarsi al pagamento dell’IVA. Nel corso delle indagini e poi dopo l’avvio del procedimento penale furono richieste e concesse più autorizzazioni a intercettare le telecomunicazioni degli imputati.

Il giudice del rinvio evidenzia che:

  • alcune autorizzazioni erano state emesse quando il giudice era ancora competente;
  • altre erano state emesse dopo il trasferimento di competenza a un diverso giudice, sicché l’autorità che aveva autorizzato le intercettazioni era divenuta incompetente;
  • tutte le autorizzazioni erano prive di motivazione;
  • la disciplina transitoria sulla competenza aveva dato luogo a incertezza interpretativa e a giurisprudenza contrastante.

Questioni pregiudiziali

La questione residua sottoposta alla Corte verteva sulla compatibilità con:

  • l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF;
  • l’articolo 47 della Carta;

della normativa nazionale che vieta l’uso nel processo penale di prove ottenute tramite intercettazioni telefoniche autorizzate da un giudice incompetente, anche se tali prove siano le uniche idonee a dimostrare la commissione dei reati.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, che impone a Unione e Stati membri di combattere la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • la Convenzione PIF, soprattutto l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 2, paragrafo 1, che impongono sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per la frode che lede tali interessi;
  • la decisione 2007/436/CE, Euratom, che collega le risorse proprie dell’Unione al gettito IVA;
  • la direttiva 2006/112/CE, quale quadro armonizzato dell’IVA;
  • gli articoli 7, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il diritto dell’Unione non disciplina, allo stato attuale, le modalità di assunzione e utilizzazione delle prove nei procedimenti penali in materia di IVA: tale materia rientra, in linea di principio, nell’autonomia procedurale degli Stati membri.

Tuttavia, tale autonomia è limitata dall’obbligo di garantire misure effettive e dissuasive contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione. Gli Stati membri devono quindi adottare regole procedurali idonee a consentire una repressione effettiva dei reati IVA, senza creare un rischio sistemico di impunità.

La Corte precisa però che questo obbligo non esonera i giudici nazionali dal rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione, applicabili ai procedimenti penali che costituiscono attuazione del diritto UE. In particolare:

  • le intercettazioni telefoniche incidono sul diritto alla vita privata tutelato dall’articolo 7 della Carta;
  • una simile ingerenza è ammissibile solo se prevista dalla legge e conforme al principio di proporzionalità, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta;
  • un’autorizzazione rilasciata da un’autorità giudiziaria incompetente non può considerarsi "prevista dalla legge".

La Corte osserva dunque che la norma nazionale che esclude tali prove riflette proprio l’esigenza di rispettare il principio di legalità e lo Stato di diritto. Di conseguenza, il diritto dell’Unione non può imporre al giudice nazionale di disapplicare una simile regola per utilizzare prove illegittimamente acquisite, anche se ciò aumenterebbe l’efficacia dell’azione penale.

La Corte ritiene inoltre irrilevante:

  • che l’irregolarità derivi dall’incertezza della norma transitoria sulla competenza;
  • che, per uno degli imputati, le sole prove decisive siano le intercettazioni invalide.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF, letti alla luce della Carta, non ostano all’applicazione di una norma nazionale che esclude dal procedimento penale prove come le intercettazioni telefoniche quando l’autorizzazione è stata rilasciata da un’autorità giudiziaria incompetente.

Principio affermato

L’obbligo degli Stati membri di combattere in modo effettivo e dissuasivo le frodi IVA non consente di derogare alle garanzie di legalità e di tutela dei diritti fondamentali nella raccolta della prova; pertanto, il diritto UE non impone di utilizzare nel processo prove ottenute con intercettazioni autorizzate da un giudice incompetente.

Come è indicizzato

Materieivatutela degli interessi finanziari dell’unioneprocedimento penaleintercettazioni telefonichediritti fondamentali

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