Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-639/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2019. — SIA „KPMG Baltics” contro SIA „Ķipars AI”. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli – Direttiva 98/26/CE – Ambito di applicazione – Nozione di “ordine di trasferimento” – Ordine di pagamento trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio successivamente dichiarato insolvente. — Causa C-639/17

Giurisprudenza europea62017CJ0639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, investita in via pregiudiziale dalla Corte suprema lettone, ha chiarito l’ambito applicativo della direttiva 98/26/CE sul carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento. Ha stabilito che la disciplina speciale non copre il semplice ordine di bonifico disposto da un correntista ordinario verso un’altra banca, anche se l’ordine è passato dal sistema interno dell’ente poi insolvente. Poiché il disponente non è un "partecipante" a un sistema di pagamento ai sensi della direttiva, non opera la tutela rafforzata dell’articolo 3.

La Corte esclude che un ordine di pagamento impartito dal titolare di un conto corrente ordinario a una banca, diretto al trasferimento di fondi verso un altro istituto, rientri nella nozione di "ordine di trasferimento" della direttiva 98/26/CE.

La questione giuridica

Se, ai sensi della direttiva 98/26/CE, un ordine di pagamento impartito dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio per trasferire fondi a un altro ente creditizio costituisca un "ordine di trasferimento"; in caso affermativo, se tale ordine debba considerarsi "immesso nel sistema" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, con conseguente opponibilità ed eseguibilità nonostante l’insolvenza del partecipante.

Principio di diritto

Un ordine di pagamento impartito da un titolare di conto corrente ordinario a una banca non è un "ordine di trasferimento" ai sensi della direttiva 98/26/CE, perché tale direttiva tutela solo gli ordini emessi da un "partecipante" nell’ambito di un "sistema" formalmente definito; un cliente ordinario non è né partecipante né partecipante indiretto ai sensi della direttiva. Di conseguenza, l’ordine non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva e non beneficia della regola di opponibilità e definitività prevista dall’articolo 3, paragrafo 1.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 98/26/CE
  • Direttiva 2009/44/CE
  • Articolo 1 della direttiva 98/26/CE
  • Articolo 2 della direttiva 98/26/CE
  • Articolo 3 della direttiva 98/26/CE

Ordine di pagamento di correntista ordinario e ambito della direttiva 98/26/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema lettone) in una controversia tra l’amministratore giudiziario di una banca insolvente e una cliente della stessa banca. Il tema è se un ordine di pagamento impartito da un titolare di conto corrente ordinario possa beneficiare del regime di definitività previsto dalla direttiva 98/26/CE sui sistemi di pagamento e di regolamento titoli.

Fatti e procedimento principale

Il 17 novembre 2011 la società Ķipars AI, titolare di un conto corrente ordinario presso la Latvijas Krājbanka, impartiva alla banca un ordine di trasferimento di tutti i fondi disponibili verso un conto detenuto presso un altro istituto di credito. L’ordine veniva inserito nel sistema interno della banca, con addebito sul conto della cliente e registrazione su un conto intermediario della banca, ma non veniva eseguito integralmente perché, poche ore dopo, l’autorità di vigilanza vietava alla banca operazioni superiori a EUR 100000 e successivamente la banca veniva dichiarata insolvente. La KPMG Baltics, in qualità di amministratore giudiziario, impugnava l’ordine dinanzi ai giudici nazionali.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:

  • se l’espressione "ordine di trasferimento" di cui alla direttiva 98/26/CE comprenda un ordine di pagamento impartito da un depositante a un ente creditizio per trasferire fondi a un altro ente creditizio;
  • in caso affermativo, se tale ordine debba considerarsi "immesso nel sistema" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, con conseguente obbligo di esecuzione anche dopo l’apertura della procedura d’insolvenza.

Normativa rilevante

La Corte richiama i considerando da 1 a 4 della direttiva 98/26/CE, centrati sulla riduzione del rischio sistemico e sulla stabilità dei sistemi di pagamento e regolamento titoli. Sul piano definitorio, rilevano in particolare:

  • l’articolo 1, che delimita l’ambito di applicazione della direttiva;
  • l’articolo 2, lettere a), b), f), g), i) e p), che definisce "sistema", "ente", "partecipante", "partecipante indiretto", "ordine di trasferimento" e "operatore del sistema";
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che attribuisce opponibilità e vincolatività agli ordini di trasferimento immessi nel sistema prima dell’apertura dell’insolvenza.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la direttiva mira in modo specifico a ridurre il rischio sistemico e a garantire la stabilità dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli, limitando gli effetti delle procedure d’insolvenza sui partecipanti al sistema. Da ciò discende che la protezione dell’articolo 3 presuppone che l’ordine sia stato immesso in un sistema rientrante nella definizione dell’articolo 2, lettera a), e che provenga da un soggetto qualificabile come partecipante.

Analizzando le definizioni, la Corte rileva che un titolare di conto corrente ordinario non rientra nella nozione di "partecipante" di cui all’articolo 2, lettera f), né in quella di "ente" ai sensi dell’articolo 2, lettera b), poiché queste figure riguardano soggetti che assumono la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell’ambito di un sistema. Parimenti, il cliente ordinario non può essere considerato "partecipante indiretto".

Ne consegue che un ordine di pagamento impartito da un cliente ordinario a una banca non è un ordine emesso da un partecipante a un sistema e, quindi, non è un "ordine di trasferimento" ai sensi della direttiva. La Corte aggiunge che estendere la tutela della direttiva a istruzioni provenienti da terzi estranei al sistema andrebbe oltre quanto necessario per perseguire l’obiettivo di riduzione del rischio sistemico.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che un ordine di pagamento come quello controverso, trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio e diretto al trasferimento di fondi verso un altro ente creditizio, non rientra nella nozione di "ordine di trasferimento" ai sensi della direttiva 98/26/CE e, di conseguenza, non rientra neppure nel suo ambito di applicazione. Alla luce di tale risposta, non è necessario esaminare la seconda questione sull’immissione nel sistema e sull’esecuzione dell’ordine.

Principio affermato

La direttiva 98/26/CE tutela soltanto gli ordini di trasferimento emessi nell’ambito di un sistema di pagamento da uno dei soggetti che vi partecipano; un ordine di bonifico disposto da un correntista ordinario non gode della protezione speciale di definitività e opponibilità prevista per i sistemi di pagamento e non può essere opposto alla massa fallimentare sulla base di tale direttiva.

Come è indicizzato

Materiesistemi di pagamentoinsolvenza bancariacarattere definitivo del regolamentodiritto dei servizi di pagamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.