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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-168/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2019. — SH contro TG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Serie di contratti stipulati allo scopo di emettere una garanzia bancaria a favore di un’entità iscritta in un elenco di congelamento di fondi – Pagamento di costi in forza di contratti di controgaranzia – Regolamento (UE) n. 204/2011 – Articolo 5 – Nozione di “fondi messi a disposizione di un’entità menzionata all’allegato III del regolamento n. 204/2011” – Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “diritto coperto da garanzia” – Nozione di “persona o entità che agisca per conto di una persona di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b)”. — Causa C-168/17

Giurisprudenza europea62017CJ0168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in modo restrittivo, ma ampio sul piano funzionale, i divieti previsti dalle misure restrittive UE nei confronti della Libia. I pagamenti di costi di controgaranzia possono essere vietati solo se, in concreto, comportano una messa a disposizione di fondi o di diritti a favore di soggetti designati o di chi agisca per loro conto. Le spese tra banche dell’Unione, di regola, non rientrano nei divieti, mentre l’articolo 9 non offre una via d’uscita per questi pagamenti.

Misure restrittive UE sulla Libia e contratti di garanzia/controgaranzia: ambito dei divieti di messa a disposizione di fondi, del divieto di concedere diritti e delle deroghe temporali applicabili ai pagamenti tra banche.

La questione giuridica

Se i pagamenti di costi di garanzia e controgaranzia connessi a una garanzia bancaria a favore di un’entità libica iscritta in elenco rientrino nel divieto di mettere fondi a disposizione di soggetti designati ex articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011; se tali pagamenti integrino un "diritto coperto da garanzia" vietato dall’articolo 12 del medesimo regolamento (nelle versioni originaria e modificata dal regolamento n. 45/2014) e poi dall’articolo 17 del regolamento 2016/44; e se la deroga dell’articolo 9 del regolamento n. 204/2011 sia applicabile a tali pagamenti.

Principio di diritto

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011 vieta anche i pagamenti indiretti di costi di controgaranzia solo se, per la struttura concreta dei rapporti, essi mettono effettivamente fondi a disposizione o a beneficio di un soggetto designato; non si applica in via di principio ai pagamenti tra banche dell’Unione o a favore di una banca libica non più designata, salvo nesso giuridico o finanziario che consenta il trasferimento o l’uso da parte dell’entità inserita in elenco. L’articolo 12, nella versione originaria, colpisce i diritti fatti valere dal governo libico o da chi agisca tramite/a suo favore; nella versione modificata dal regolamento n. 45/2014 e nell’articolo 17 del regolamento 2016/44, vieta le pretese di soggetti libici o di chi agisca per loro conto, ma non, in linea di principio, i meri crediti di una banca dell’Unione verso un’altra banca dell’Unione. L’articolo 9 non è applicabile ai pagamenti di costi di garanzia/controgaranzia di cui alla controversia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Risoluzione Consiglio di sicurezza ONU 1970 (2011)
  • Decisione 2011/137/PESC
  • Regolamento (UE) n. 204/2011
  • Regolamento (UE) n. 45/2014
  • Regolamento (UE) 2016/44
  • Articolo 5 del regolamento (UE) n. 204/2011
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 204/2011
  • Articolo 12 del regolamento (UE) n. 204/2011
  • Articolo 17 del regolamento (UE) 2016/44

Misure restrittive UE e costi di garanzia in una catena di contratti bancari legata alla Libia

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Kúria (Corte suprema ungherese), riguarda l’interpretazione del regolamento n. 204/2011 sulle misure restrittive nei confronti della Libia, poi modificato dal regolamento n. 45/2014 e successivamente abrogato e sostituito dal regolamento 2016/44. La Corte è chiamata a stabilire se i costi di garanzia e controgaranzia, derivanti da una serie di contratti bancari collegati a una garanzia emessa a favore dell’HIB, possano essere pagati oppure siano vietati dalle norme UE sul congelamento dei fondi e sul divieto di concedere diritti.

Fatti e procedimento principale

L’operazione trae origine da un contratto del 2009 tra l’HIB e UF per la realizzazione di infrastrutture in Libia. Per garantire l’esecuzione del contratto, l’HIB richiese garanzie bancarie emesse da una banca libica, la Sahara Bank, a sua volta controgarantita da banche ungheresi. SH e TG stipularono quindi contratti di controgaranzia; TG emise poi controgaranzie e lettere di credito a favore della Sahara Bank.

Nel corso del tempo, l’HIB e la Sahara Bank furono iscritti nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento n. 204/2011, per poi essere successivamente rimossi. La controversia nazionale riguarda, da un lato, il rimborso dei costi di garanzia pagati da TG alla Sahara Bank e, dall’altro, i costi dovuti da SH a TG in base ai contratti di controgaranzia. I giudici ungheresi di merito si sono divisi sulla possibilità di recuperare tali somme alla luce delle misure restrittive UE.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza ONU e la decisione 2011/137/PESC, che ne ha dato attuazione a livello UE. Il regolamento n. 204/2011 definiva, tra l’altro, i concetti di fondi, congelamento di fondi e risorse economiche, e prevedeva all’articolo 5 il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti elencati negli allegati II e III.

Rilevano in particolare:

  • l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, che consente taluni versamenti sui conti congelati;
  • l’articolo 12 del regolamento n. 204/2011, nella versione originaria;
  • l’articolo 12, come modificato dal regolamento n. 45/2014;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/44, sostanzialmente corrispondente alla versione modificata dell’articolo 12.

Questioni pregiudiziali riformulate dalla Corte

La Corte osserva che le questioni formulate dalla Kúria si sovrapponevano e le riorganizza attorno a quattro temi:

  • applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, ai pagamenti di costi di controgaranzia;
  • applicazione dell’articolo 12 del regolamento n. 204/2011, nelle sue due versioni;
  • applicazione della deroga di cui all’articolo 9;
  • applicazione dell’articolo 17 del regolamento 2016/44 ai pagamenti effettuati dopo la sua entrata in vigore.

Ragionamento della Corte sull’articolo 5, paragrafo 2

La Corte ricorda che il divieto di mettere fondi a disposizione di soggetti designati ha portata ampia e copre anche operazioni esecutive di contratti sinallagmatici. Ne deriva che il solo fatto di dover pagare somme a una banca libica iscritta in elenco integra una messa a disposizione diretta di fondi, anche se il pagamento è il corrispettivo di una prestazione contrattuale.

Per contro, se la banca libica non è più in elenco, il pagamento non è di per sé una messa a disposizione diretta di fondi. Può però configurarsi una messa a disposizione indiretta qualora il beneficiario sia collegato al soggetto designato da vincoli giuridici o finanziari tali da consentire a quest’ultimo di disporre dei fondi o di riceverne il trasferimento. La Corte aggiunge che, nel caso di pagamenti tra due banche dell’Unione, il divieto non opera in linea di principio, salvo che essi finiscano, in concreto, a beneficio del soggetto designato tramite tali vincoli o per l’effettiva possibilità di escussione della garanzia a vantaggio di quest’ultimo.

Ragionamento della Corte sull’articolo 12 del regolamento n. 204/2011

La Corte precisa che l’articolo 12 vieta di concedere qualsiasi diritto in relazione a contratti o operazioni incisi dalle misure restrittive. Il divieto, però, opera solo se il diritto è fatto valere da soggetti rientranti nelle categorie indicate dalla norma.

Nella versione originaria, il divieto riguarda il governo libico e chi avanza diritti tramite o a favore di esso. Nella versione modificata dal regolamento n. 45/2014, si estende anche a qualsiasi altra persona o entità libica non iscritta negli elenchi, e a chi agisce per il tramite o per conto di tali soggetti. Tuttavia, la Corte esclude che una banca dell’Unione che reclama costi di controgaranzia nei confronti di un’altra banca dell’Unione agisca, di regola, per conto del governo libico, del beneficiario della garanzia o di un’entità designata. Il pagamento remunera soltanto la prestazione resa dal controgarante e non si traduce, di per sé, in un diritto vietato dall’articolo 12.

La Corte distingue inoltre i pagamenti già eseguiti sotto il vigore del regolamento n. 204/2011 da quelli la cui liquidazione definitiva avviene solo dopo l’entrata in vigore del regolamento 2016/44: solo questi ultimi ricadono nell’articolo 17 di quest’ultimo atto.

Esclusione dell’articolo 9

L’articolo 9 del regolamento n. 204/2011 consente il versamento sui conti congelati di determinati pagamenti dovuti per contratti preesistenti, ma solo quando tali pagamenti riguardano soggetti il cui patrimonio è effettivamente congelato ai sensi dell’articolo 5. Nel caso esaminato, non ricorrono tali presupposti nei termini rilevanti per la controversia, perché i pagamenti di costi di garanzia non sono stati effettuati a favore dell’HIB dopo l’iscrizione in elenco e quelli versati alla Sahara Bank sono avvenuti quando essa non era più designata. La Corte conclude quindi che l’articolo 9 non è applicabile.

Applicazione del regolamento 2016/44

Quanto al regolamento 2016/44, la Corte osserva che il suo articolo 17 riproduce in sostanza la disciplina dell’articolo 12, paragrafo 1, nella versione introdotta dal regolamento n. 45/2014. Tuttavia, i pagamenti già eseguiti prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento restano regolati dal vecchio quadro normativo. Solo la liquidazione definitiva dei costi di controgaranzia tra le due banche ungheresi, avvenuta dopo l’entrata in vigore del regolamento 2016/44, può rientrare nella sua sfera applicativa.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011 si applica ai pagamenti di costi di controgaranzia a favore di una banca libica iscritta in elenco; non si applica, in linea di principio, ai pagamenti a favore di una banca libica non più iscritta o tra banche dell’Unione, salvo messa a disposizione indiretta di fondi a favore del soggetto designato;
  • l’articolo 12 del regolamento n. 204/2011, nella versione originaria, si applica solo in certe ipotesi riconducibili al governo libico o a chi agisca per suo conto; nella versione modificata, non si applica ai pagamenti tra due banche dell’Unione e, per i pagamenti verso una banca libica, solo per i costi effettivamente dovuti prima dell’entrata in vigore della modifica;
  • l’articolo 9 non è applicabile ai pagamenti di costi oggetto della controversia;
  • l’articolo 17 del regolamento 2016/44 si applica ai costi di controgaranzia tra banche dell’Unione la cui liquidazione definitiva avvenga dopo l’entrata in vigore di tale regolamento.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori bancari e per chi assiste contratti internazionali con controparti soggette a sanzioni, la sentenza conferma che:

  • non basta la presenza, nella catena contrattuale, di un soggetto designato per bloccare automaticamente ogni pagamento;
  • occorre verificare se il pagamento metta effettivamente fondi o vantaggi economici a disposizione del soggetto sanzionato;
  • i crediti per costi di controgaranzia tra banche dell’Unione non sono, di regola, assimilabili a diritti vietati dalle norme sanzionatorie;
  • il momento della liquidazione concreta del credito può determinare quale regolamento si applichi.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepescdiritto bancariogaranzie bancarierapporti contrattuali transnazionali

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