Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 429/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 06/12/2022, pubblicata nell'Albo Pretorio il 14/12/2022 senza la necessaria “Relazione Istruttoria (così come variata in seguito all'atto di citazione F.I.R. S.r.l. in data 24/11/2022 prot. 50832)”, pubblicata solo il 009/01/2023, avente ad oggetto “Variante planovolumetrico Viale Mazzini – Zona per Attrezzature socio-sanitarie” (alle-gato 1), quanto la sua pubblicazione sul predetto Albo Pretorio, nonché avverso tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso collegati.

Giustizia amministrativa202300111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale di Sulmona n. 349 del 6 dicembre 2022, avente a oggetto una variante planovolumetrica relativa a un'area per attrezzature socio-sanitarie, unitamente alla relativa pubblicazione e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale, della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e degli atti prodromici e successivi collegati, lamentando in particolare la mancata pubblicazione, contestualmente alla deliberazione, della necessaria relazione istruttoria, poi pubblicata solo il 9 gennaio 2023. Nel corso del giudizio, con nota del 28 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte alla deliberazione e alla sua pubblicazione. Il Collegio ha ritenuto che, in forza del principio della domanda, il processo amministrativo resti nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non possa decidere nel merito quando il ricorrente dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese processuali sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Consente di definire il giudizio senza esame del merito quando, nel corso del processo, viene meno l'interesse attuale del ricorrente alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il venir meno dell'interesse attuale del ricorrente alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito le censure dedotte.
  • In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; pertanto, una dichiarazione di non avere più interesse alla decisione, resa prima della decisione della causa, impedisce al giudice di procedere all'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.