Cassazione Penale, Sentenza n. 39459/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha accolto il vizio di abnormità del provvedimento impugnato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP. Ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per il prosieguo del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP che, in data 14/07/2025, aveva rigettato la richiesta di incidente probatorio relativa all'audizione delle minori persone offese, sostenendo che l'espletamento dell'incidente fosse superfluo e irrilevante perché le minori non erano state assunte a sommarie informazioni e quindi mancava un thema probandum. Il ricorso denuncia l'abnormità del rigetto alla luce del principio secondo cui, per le persone offese dei reati di cui all'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., l'esistenza della vulnerabilità e la non rinviabilità della prova sono presunte per legge e non possono essere valorizzate dal giudice per motivare il rigetto.
Norme richiamate
Sezioni Unite, n. 10869 del 12/12/2024, depositata 2025 (D.L.)
Le Sezioni Unite hanno affermato che è abnorme il rigetto della richiesta di incidente probatorio per la testimonianza della persona offesa riguardo ai reati elencati nell'art. 392, comma 1-bis, quando il rigetto si fonda su valutazioni circa l'assenza di vulnerabilità o la rinviabilità della prova, poiché tali presupposti sono presunti dalla legge.
Sez. 6, n. 4534 del 19/12/2024, depositata 2025 (P.)
Decisione che ha ritenuto abnorme il rigetto della richiesta di incidente probatorio perché motivato dalla mancata acquisizione preventiva di sommarie informazioni della persona offesa; conferma il principio che il giudice non può subordinare l'incidente probatorio a sommarie informazioni preventive.
Art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma che prevede forme di tutela processuale per la persona offesa in specifici reati (tra cui reati sessuali e con vittime vulnerabili); la giurisprudenza interpreta tale norma nel senso della presunzione di vulnerabilità e della preferenza per l'istruzione anticipata mediante incidente probatorio.
Artt. 56 e 609-quater cod. pen.
Artticoli penali relativi al reato contestato all'indagato; richiamati nel motivare la rilevanza della testimonianza delle persone offese minori.
Massime di principio
- Per le persone offese rientranti nell'elenco dell'art. 392, comma 1-bis, la vulnerabilità e la non rinviabilità della prova sono presunte: il giudice non può legittimamente rigettare la richiesta di incidente probatorio motivando sulla base dell'assenza di tale vulnerabilità o della rinviabilità.
- Il rigetto dell'incidente probatorio motivato dalla mancata acquisizione di sommarie informazioni della persona offesa equivale a un giudizio di rinviabilità della prova ed è, secondo la giurisprudenza, abnorme.
- Nei procedimenti per reati sessuali con vittime minori o vulnerabili, il giudice deve assumere un atteggiamento favorevole all'istruzione anticipata tramite incidente probatorio per preservare la testimonianza; le obiezioni sulla rilevanza o superfluità vanno valutate con cautela.
- Il pubblico ministero che vede rigettata una richiesta di incidente probatorio per le ragioni sopra indicate può appellarsi in cassazione sul profilo dell'abnormità del provvedimento, richiamando la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite.
- In pratica, quando la domanda riguarda l'audizione di minori o persone offese per i reati contemplati dall'art. 392, comma 1-bis, le autorità giudicanti devono predisporre l'incidente probatorio salvo elementi molto chiari e motivati in senso contrario.
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