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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20122/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso il diniego del giudice di primo grado di dichiarare l'inefficacia della custodia cautelare per scadenza dei termini. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver considerato come 'elemento nuovo' la pronuncia resa, in altro procedimento, che aveva escluso la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. nei confronti dei coimputati; sosteneva che tale esclusione riguardava tutti i coimputati e, per precedente di Sez.5 (n.26561/17.05.2021), poteva costituire motivo per la revoca o la ricalcolazione dei termini di custodia cautelare.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo infondato. Pur richiamando il precedente che ammette che l'esclusione, in sentenza non definitiva, di aggravanti per coimputati separatamente giudicati possa costituire elemento nuovo valutabile ai fini della revoca ex art. 299 c.p.p., il Collegio ha precisato che tale elemento non opera automaticamente: il giudice cautelare compie una valutazione libera del compendio probatorio e può ritenere sussistenti altri elementi (qui, la natura oggettiva dell'aggravante e indizi circa altre attività economiche finanziate dai proventi del reato) tali da escludere la revoca o la rideterminazione retroattiva dei termini. Inoltre il ricorrente non aveva specificamente dimostrato in che modo la pronuncia esterna avesse inciso sui termini di custodia. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma che disciplina il rimedio dell'appello al tribunale della libertà contro le ordinanze in materia cautelare; citata per inquadrare il rito impugnato.

  • art. 303, co. 1, lett. b), n. 2 e 3-bis c.p.p.

    Riferimento ai termini di durata delle fasi del procedimento rilevanti ai fini della declaratoria di inefficacia della misura per scadenza dei termini.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso con molteplici commi e aggravanti; il sesto comma contempla una circostanza aggravante ad effetto speciale la cui esclusione in altro procedimento è stata centrale nella controversia.

  • art. 299, co. 1, c.p.p.

    Prevede i casi di revoca o modifica delle misure cautelari alla luce di elementi nuovi: il ricorrente sosteneva che l'esclusione dell'aggravante potesse costituire un elemento nuovo ai sensi di questa disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Sez. 5, n. 26561 del 17/05/2021 (Rv. 281655)

    Precedente che afferma che l'esclusione, con sentenza non passata in giudicato, di aggravanti ad effetto speciale nei confronti di coimputati giudicati separatamente può costituire elemento nuovo valutabile ai fini della revoca della misura cautelare quando l'applicazione di tale soluzione al procedimento in corso determini una riduzione dei termini di custodia e la conseguente scadenza degli stessi.

  • Sentenza Sez. 6, n. 14943 del 07/03/2018 (Rv. 272775)

    Richiamata per il principio secondo cui, anche se l'esclusione dichiarata in giudicato per coimputati separati è valutabile, essa non comporta automaticamente rideterminazioni retroattive dei termini delle fasi processuali, data l'autonomia di ciascuna fase.

  • Sentenza Sez. 1, n. 44424 del 23/03/2017 (Rv. 271235)

    Ulteriore giurisprudenza richiamata a supporto della tesi che l'elemento nuovo non ha effetto automatico e che il giudice cautelare mantiene una valutazione discrezionale del complesso probatorio.

  • Sentenza Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014 (Rv. 260445)

    Precedente più risalente che indicava limiti all'effetto estensivo dell'impugnazione quando il procedimento sia stato separato tra imputati; citato in contrapposizione alle soluzioni più recenti.

Massime di principio

  • L'esclusione, in un procedimento distinto e non ancora passata in giudicato, di una circostanza aggravante a carico di coimputati giudicati separatamente può costituire un 'elemento nuovo' valutabile dal giudice cautelare ai fini della revoca o della ricalcolazione della misura, ma non opera automaticamente.
  • La valutazione dell'eventuale incidenza di quella pronuncia sui termini di custodia è rimessa alla libera e motivata valutazione del giudice cautelare; non è sufficiente richiamare genericamente la decisione altrui: occorre dimostrare il nesso probatorio e l'effetto concreto sulla durata dei termini.
  • Anche se condivisa la tesi favorevole alla rilevanza dell'esclusione per coimputati, essa non comporta la rideterminazione retroattiva dei termini massimi delle fasi già svolte, per l'autonomia di ciascuna fase processuale.
  • Il difensore che invoca una sentenza esterna come elemento nuovo deve specificare in che modo la pronuncia incide su tutti i punti contestati (ad es. che l'esclusione riguarda tutti i coimputati e riduce effettivamente la durata della custodia), pena l'insufficienza del motivo.
  • Il giudice puo’ motivatamente ritenere sussistenti altri indizi o elementi (es. natura oggettiva dell'aggravante, indizi di ulteriori attività finanziate dai proventi del reato) che giustifichino il mantenimento della misura nonostante la pronuncia esterna.

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