Cassazione Civile, Ordinanza n. 34155/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
Un dirigente medico aveva chiesto, nei confronti dell'azienda sanitaria datrice di lavoro, il pagamento delle differenze retributive sostenendo di avere svolto di fatto per oltre cinque anni le funzioni di dirigente di struttura complessa in sostituzione del titolare andato in quiescenza, percependo soltanto l'indennità sostitutiva prevista dal CCNL di settore. La Corte d'appello aveva accolto la domanda. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 434 e 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa sul rapporto di lavoro dirigenziale sanitario, del CCNL 8.6.2000, dell'art. 2103 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 36 Cost., sostenendo che la sostituzione del dirigente di struttura complessa, nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria, non integra svolgimento di mansioni superiori e dà diritto alla sola indennità sostitutiva, senza trattamento economico del sostituito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione processuale era stata implicitamente respinta dal giudice di merito con la decisione di esaminare la causa nel merito. Ha accolto il secondo motivo, aderendo all'orientamento per cui la sostituzione del dirigente medico di struttura complessa ai sensi dell'art. 18 del CCNL non costituisce svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Di conseguenza non si applica l'art. 2103 c.c., non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo l'indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo, e non è invocabile l'art. 36 Cost. perché tale indennità è ritenuta adeguatamente remunerativa. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda originaria del dirigente. Le spese dell'intero processo sono state compensate per l'alternanza degli esiti nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
Richiamato per censurare la dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità delle censure.
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare l'omessa pronuncia sull'eccezione processuale, ritenuta però implicitamente rigettata.
art. 15 d.lgs. n. 502/1992
Norma richiamata nel quadro della disciplina del rapporto dirigenziale sanitario.
art. 15 bis d.lgs. n. 502/1992
Norma richiamata nel quadro della disciplina del rapporto dirigenziale sanitario.
art. 15 ter d.lgs. n. 502/1992
Norma richiamata nel quadro della disciplina del rapporto dirigenziale sanitario.
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della disciplina delle funzioni dirigenziali.
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della disciplina economica della dirigenza pubblica.
art. 29 d.lgs. n. 165/2001
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della disciplina della dirigenza pubblica.
art. 18 CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica e veterinaria SSN
Prevede l'indennità sostitutiva per la sostituzione del dirigente di struttura complessa; la Corte la considera disciplina speciale applicabile e sufficiente a remunerare la sostituzione.
art. 2103 c.c.
Ritenuto non applicabile alla sostituzione nell'incarico dirigenziale sanitario perché non vi è svolgimento di mansioni superiori in senso civilistico.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel secondo motivo come norme sulla valutazione delle prove, ma senza esito favorevole alla ricorrente in ordine al primo motivo.
art. 36 Cost.
Esclusa la sua applicabilità, poiché l'indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo è ritenuta adeguata remunerazione dell'attività svolta.
Massime di principio
- La sostituzione temporanea di un dirigente medico di struttura complessa, disciplinata da una specifica previsione del contratto collettivo del SSN, non integra di regola svolgimento di mansioni superiori quando avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
- Quando una disciplina collettiva prevede un'indennità sostitutiva espressamente destinata alla copertura della vacanza dell'incarico dirigenziale, il sostituto non ha diritto al trattamento economico proprio del titolare sostituito, salvo diversa previsione normativa o contrattuale.
- In presenza di una norma speciale di fonte collettiva che regola compiutamente il compenso per la sostituzione, non si applica l'art. 2103 c.c. e non può essere automaticamente invocato l'art. 36 Cost. per ottenere una retribuzione maggiore.
- L'omessa pronuncia su un'eccezione processuale può ritenersi insussistente quando il giudice di merito, esaminando il merito della controversia, abbia implicitamente disatteso l'eccezione stessa.
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