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Sentenza

Sentenza n. 10576/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento di diniego emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Sovraintendenti, assistenti ed agenti – prot. -OMISSIS- del 3 ottobre 2022, fasc. 333D 2^ Div. 4^ Sez. Trasf. Normative Spec. AOO RMPAC6, notificato al ricorrente in data 4 ottobre 2022.

Giustizia amministrativa202216531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il trasferimento presso una sede di Nettuno, prossima al domicilio del padre disabile e con gravi problemi di deambulazione, per prestargli assistenza. L’Amministrazione aveva preannunciato il rigetto richiamando le esigenze di servizio, la distanza di 67 km tra l’attuale sede presso l’Ispettorato di pubblica sicurezza presso Palazzo Chigi e la residenza del familiare, nonché la presenza a Nettuno di altri familiari. Il diniego definitivo evidenziava la particolare rilevanza dei compiti di vigilanza e sicurezza svolti dall’ufficio, l’indispensabilità della sostituzione del dipendente con altro soggetto di pari qualifica e adeguate conoscenze tecniche, l’impossibilità di procedere alla sostituzione trattandosi di movimentazione soggetta a normativa speciale, la possibilità di prestare comunque assistenza anche mediante permessi e la mancata dimostrazione dell’effettiva indisponibilità o inidoneità delle altre figlie del disabile. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione non avesse adeguatamente ponderato le esigenze assistenziali rispetto a quelle organizzative e avesse erroneamente valutato la distanza e la concreta possibilità di assistenza da parte degli altri familiari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l’art. 33, comma 5, l. 104/1992 non attribuisce al dipendente un diritto soggettivo al trasferimento, poiché il trasferimento è riconoscibile "ove possibile" e l’Amministrazione conserva un margine di discrezionalità in relazione alle proprie esigenze organizzative. Nel caso concreto il Ministero ha svolto un’istruttoria ritenuta adeguata e ha motivato il diniego ponderando sia le esigenze assistenziali sia quelle di servizio. Sono stati specificamente considerati i compiti strategici di vigilanza e sicurezza dell’Ispettorato presso Palazzo Chigi, la necessità di garantire la regolarità del dispositivo di sicurezza e l’impossibilità di sostituire il dipendente con altro operatore dotato di pari qualifica e competenze. La valutazione è stata inoltre corroborata dalla non eccessiva distanza dalla residenza del familiare, dalla possibilità di utilizzare strumenti alternativi quali i permessi e dalla presenza di altre due figlie a Nettuno, rispetto alle quali non era stata provata un’oggettiva indisponibilità o inidoneità all’assistenza, essendo state allegate soltanto difficoltà organizzative legate al lavoro. Il diniego è stato quindi ritenuto immune dai vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

    La disposizione riconosce una preferenza nella scelta della sede, subordinata alla possibilità organizzativa, ma non un diritto soggettivo incondizionato al trasferimento; l’Amministrazione deve ponderare le esigenze assistenziali con quelle organizzative e di servizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, a tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L’art. 33, comma 5, della l. 104/1992 attribuisce al dipendente che assiste un familiare disabile una preferenza nella scelta della sede più vicina al domicilio dell’assistito, ma non un diritto soggettivo incondizionato al trasferimento: la clausola "ove possibile" conserva all’Amministrazione un margine di valutazione delle esigenze organizzative e di servizio.
  • Il diniego di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. 104/1992 è legittimo quando l’Amministrazione abbia ponderato concretamente le esigenze assistenziali del dipendente con le esigenze organizzative dell’ufficio, motivando sulla rilevanza dei compiti svolti, sulla necessità di una sostituzione qualificata e sull’impossibilità di assicurare tale sostituzione.
  • Nella valutazione della possibilità di prestare assistenza al familiare disabile possono essere considerate la distanza tra sede di servizio e domicilio dell’assistito, la disponibilità di strumenti alternativi come i permessi previsti dalla legge e la presenza di altri familiari non oggettivamente impossibilitati o inidonei all’assistenza.
  • La mera allegazione di difficoltà organizzative connesse agli impegni lavorativi degli altri familiari non dimostra, di per sé, la loro oggettiva indisponibilità o inidoneità a prestare assistenza al familiare disabile.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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