Cassazione Civile, Ordinanza n. 31995/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società in nome collettivo/società di persone e del socio di maggioranza avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2011, recuperando a tassazione costi dedotti per euro 27.550,00 ritenuti relativi a operazioni commerciali inesistenti e, per riflesso, maggior reddito imputato al socio. I contribuenti avevano impugnato gli atti; in primo grado gli avvisi erano stati annullati, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'Agenzia non avesse assolto l'onere di provare, con presunzioni gravi precise e concordanti, l'inesistenza delle operazioni e la consapevolezza della frode; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe deciso anche con riferimento ad altra annualità, violando l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva accertato in fatto che i contribuenti avevano prodotto solo fatture, volantini, foto e biglietti da visita, senza alcuna prova della tracciabilità dei pagamenti (libro giornale, estratti conto, assegni, bonifici), e che tale mancanza alimentava l'incertezza sull'effettività delle operazioni; ha quindi ribadito che, una volta che l'Amministrazione dimostri anche per presunzioni l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle stesse e la deducibilità dei costi/IVA, non essendo sufficiente la sola fattura o la regolarità formale della contabilità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il richiamo della CTR ad altra annualità era solo ad abundantiam, volto a illustrare meglio la motivazione e privo di incidenza sul decisum; pertanto non vi era ultrapetizione né interesse a censurare quella parte della motivazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo quando l'Ufficio offra elementi presuntivi idonei; in presenza di tali elementi, il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni e la correttezza dei costi dedotti.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
Legittima la ripresa IVA in base a presunzioni; la sola documentazione formale non basta a superare la prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre il perimetro della domanda; nel caso, però, il riferimento ad altra annualità era solo argomentativo e non integrava ultrapetizione.
art. 19 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di impugnazione degli atti tributari e autonomia dei diversi atti/annualità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché basata su un rilievo privo di incidenza decisoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente che voglia dedurre i costi o detrarre l'IVA deve fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni stesse.
- La prova dell'effettività dell'operazione non può ritenersi raggiunta con la sola esibizione delle fatture o con la regolarità formale delle scritture contabili, poiché tali documenti possono essere strumentalmente utilizzati per rappresentare come reale un'operazione fittizia.
- L'assenza di traccia dei pagamenti, ove coerente con altri elementi presuntivi di inattendibilità dell'operazione, può legittimare il giudice di merito a ritenere non provata la realtà della prestazione o della cessione contestata.
- Una motivazione che richiami un diverso giudizio o una diversa annualità solo ad abundantiam, senza che ciò incida sul dispositivo o sul thema decidendum del processo, non è censurabile utilmente in cassazione per ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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