Cassazione Penale, Sentenza n. 14255/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della confisca di prevenzione di un appartamento, disposta in ragione della pericolosità qualificata della ricorrente per partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico (periodo marzo 1998 - giugno 1999). La ricorrente denunciava violazione degli artt. 10, 20 e 24 del d.lgs. n. 159/2011 sostenendo: (i) mancata verifica dell'attualità e del profilo prognostico della pericolosità sociale; (ii) errata valutazione della prova sulla legittima provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto (si è invocato un prestito da una zia del marito), con devalutazione probatoria degli elementi prodotti dalla difesa e mancata considerazione del tempo intercorso tra acquisizione del bene (1998) e i controlli processuali.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente valutato la coincidenza temporale tra la partecipazione associativa già accertata con condanna passata in giudicato e la data di acquisto del bene. Quanto alla prova della legittima provenienza, la Corte ha ritenuto decisiva la valutazione negativa della credibilità della testimone indicata dalla difesa (contraddizioni sulle date e dichiarata incapienza reddituale), non emergendo altri documenti a sostegno dell'asserito prestito; perciò la produzione testimoniali isolata non ha superato il quadro presuntivo di sproporzione reddituale. Per questi motivi le censure sono state giudicate aspecifiche o inidonee a scalfire le motivazioni della Corte d'appello. La ricorrente è stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 - art. 10
Richiamata nel testo in relazione ai limiti del devoluto in sede di legittimità: la Corte sottolinea che la revisione in Cassazione è limitata e che molte censure di merito, non specifiche sugli snodi decisivi, non sono sindacabili in questa sede
d.lgs. n. 159/2011 - art. 20
Evo-cata dalla ricorrente come parametro di legittimità della misura di prevenzione patrimoniale; dal testo emerge che il principio invocato è stato considerato nella sua applicazione concreta dalla Corte territoriale, che ha valutato la correlazione temporale tra fatti criminosi e acquisizione del bene come elemento rilevante per la confisca
d.lgs. n. 159/2011 - art. 24
Richiamato dalla ricorrente in tema di garanzie procedurali e valutazione della pericolosità; la Corte ha ritenuto comunque che le questioni sollevate fossero generiche e non abbiano concretamente contestato le specifiche valutazioni probatorie rese dal giudice del merito
d.lgs. n. 159/2011 - art. 27
Utilizzato nel ragionamento della Corte quanto ai limiti del sindacato di legittimità: l'articolo è richiamato per ribadire che non è devoluto alla Corte di Cassazione un riesame libero del merito e che le censure generiche non superano i vincoli di devoluzione
Massime di principio
- Nei ricorsi contro misure di prevenzione patrimoniale la specificità delle censure è essenziale: argomentazioni generiche sulla pericolosità o sull'attualità della stessa sono inammissibili se non collegate a fatti e prove concreti.
- La coincidenza temporale tra il periodo di condotta delittuosa e la data di acquisizione di beni è elemento cruciale: se il bene è stato acquisito durante o vicinamente a periodi di attività illecita accertata, il giudice può ritenere la sproporzione reddituale come presuntiva della provenienza illecita.
- La prova della legittima provenienza richiede elementi di supporto credibili e, preferibilmente, documentali: una sola prova testimoniale può essere insufficiente se risultano incongruenze o riscontri che ne ledono la credibilità.
- Il tempo trascorso tra l'acquisizione del bene e la verifica giudiziale non elimina automaticamente l'onere probatorio: l'anzianità dell'atto va considerata, ma la valutazione decisiva resta quella sulla credibilità e sulla coerenza probatoria complessiva.
- In Cassazione il sindacato sulle valutazioni di fatto e sulla credibilità delle prove è fortemente limitato; occorre contestare specifici errori di diritto o vizi motivazionali per ottenere l'ammissione del ricorso.
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