Ordinanza n. 135/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento, emesso dal Questore di Grosseto, datato 08.01.2026, e conosciuto dall'odierno ricorrente in data 14.01.2026 (all. 1) con cui è stata respinta la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata in data 12.09.2025 e revocato il permesso di soggiorno ordinario n. -OMISSIS-; - degli atti endoprocedimentali, non conosciuti, alla base del suddetto provvedimento e di ogni atto connesso e consequenziale a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e revoca del permesso di soggiorno ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Grosseto dell'8 gennaio 2026, conosciuto il 14 gennaio 2026, con cui è stata respinta la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata il 12 settembre 2025 ed è stato revocato il precedente permesso di soggiorno ordinario. Sono stati impugnati anche gli atti endoprocedimentali non conosciuti e gli atti connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la necessità di acquisire una relazione documentata dell'Amministrazione sui fatti di causa, corredata dalla nota del 22 ottobre 2025 del Comando della Guardia di Finanza di Grosseto, richiamata nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire dalla Questura di Grosseto una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alla nota della Guardia di Finanza del 22 ottobre 2025, disponendone la produzione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Nelle more dell'approfondimento istruttorio ha accolto la domanda cautelare, ravvisando un danno derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato. La misura consente la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale e lo svolgimento di attività lavorativa. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026; le spese sono state riservate alla definizione della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha accolto provvisoriamente la domanda cautelare in considerazione del danno derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la decisione richiede l'acquisizione di una relazione documentata dell'amministrazione su fatti rilevanti e su atti richiamati nel provvedimento impugnato, il giudice può disporre un incombente istruttorio e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio.
- La domanda cautelare può essere accolta nelle more dell'istruttoria quando l'esecuzione del provvedimento impugnato arrechi un danno rilevante al ricorrente, tale da giustificare la sospensione provvisoria degli effetti dell'atto.
- In una controversia sul diniego o sulla revoca di un permesso di soggiorno, la tutela cautelare può comprendere, ove necessario, la permanenza dello straniero sul territorio nazionale e lo svolgimento dell'attività lavorativa fino alla successiva valutazione giudiziale.
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