Sentenza del 16/01/2017 n. 89 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - Studio associato - Detenzione quota considerevole - Presupposto d'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata disconosciuta: la mera detenzione di una quota del 49% nello studio associato non costituisce, da sola, prova dell'esistenza di un'autonoma organizzazione e non consente quindi di presumere la sussistenza del presupposto IRAP. Occorre una verifica concreta dell'organizzazione effettivamente utilizzata dal professionista.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria riteneva che la detenzione di una quota considerevole, pari al 49%, in uno studio associato fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione e quindi il presupposto per l'applicazione dell'IRAP. Il contribuente contestava tale impostazione, sostenendo che la sola partecipazione allo studio associato non provasse l'effettiva disponibilità di un'organizzazione autonoma di beni, persone o mezzi eccedente il minimo indispensabile per l'attività professionale.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'imposta e autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività sia autonomamente organizzata. La partecipazione a uno studio associato, anche se rilevante, non dimostra automaticamente tale requisito.
Massime di principio
- La percentuale di partecipazione a uno studio associato non è, da sola, sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Il presupposto impositivo deve essere accertato sulla base di elementi concreti, come personale impiegato, beni strumentali, costi sostenuti e modalità effettive di esercizio dell'attività.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa IRAP su una presunzione derivante esclusivamente dalla quota posseduta nello studio associato.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'imposta dimostrando che la partecipazione associativa non comporta una propria autonoma organizzazione eccedente i mezzi minimi necessari per l'attività professionale.
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