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Sentenza

Sentenza n. 14808/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del provvedimento del 3.10.2025 adottato dal Dipartimento per il Digitale, la connettività e le nuove tecnologie - Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione Divisione X - Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, di esclusione della domanda di partecipazione presentata da TLT Molise srl in data 13.02.2025 per l'assegnazione dei contributi previsti dal D.P.R. n. 146/2017 per le emittenti televisive locali commerciali per l'annualità 2025; - nonché del successivo atto confermativo notificato tramite piattaforma Sicem in data 6.10.2025 e del preavviso di esclusione notificato tramite piattaforma Sicem il 6.06.2025; - del Decreto del Direttore Generale, del Dipartimento per il Digitale, la connettività e le nuove tecnologie - Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione Divisione X - Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 0037965 del 22.10.2025 della allegata graduatoria provvisoria, Allegato A al citato Decreto Direttoriale nella quale non risulta inclusa la società odierna ricorrente e dell'Allegato B contenente gli importi rispettivamente attribuiti; - della nota datata 20.11.2025 a firma della Dirigente, della Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione Divisione X - Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, di riscontro alle osservazioni alla graduatoria provvisoria e istanza di annullamento in autotutela dell'esclusione; - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il Digitale, la connettività e le nuove tecnologie - Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione Divisione X - Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 0044256 del 25.11.2025 e della graduatoria definitiva, Allegato A al citato Decreto Direttoriale nella quale non risulta inclusa la società odierna ricorrente e degli Allegati B contenente gli importi rispettivamente attribuiti; - nonché di ogni altro atto ulteriore, connesso, presupposto, antecedente e/o conseguente, anche ove non conosciuti.

Giustizia amministrativa202515338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei contributi alle emittenti televisive locali commerciali per l'annualità 2025, con conseguente mancata inclusione nelle graduatorie provvisoria e definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura contributiva, contestando il mancato possesso del requisito relativo al numero medio di dipendenti e giornalisti nel biennio 2023-2024, calcolato dall'Amministrazione con riferimento all'Area Tecnica n. 13, comprendente Abruzzo e Molise, anziché alla sola Regione Molise. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 146/2017, del d.m. 20 ottobre 2017 e dell'art. 1, commi 1030 e seguenti, della l. n. 205/2017, sostenendo che il criterio delle aree tecniche riguarderebbe esclusivamente la pianificazione e l'assegnazione delle frequenze e non potrebbe modificare i requisiti per l'accesso ai contributi, espressamente parametrati alla regione. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, nonché violazione dell'art. 11 delle preleggi, irretroattività dei criteri e lesione del legittimo affidamento, assumendo che il nuovo criterio fosse stato applicato retroattivamente al biennio già concluso. In una memoria successiva ha sostenuto, inoltre, che la copertura effettiva del segnale sarebbe stata pari soltanto al 90% della popolazione dell'area tecnica, con un bacino concreto inferiore alla soglia demografica rilevante.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito il rapporto tra l'art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 146/2017, che collega i requisiti occupazionali al territorio regionale, e la l. n. 205/2017, il cui art. 1, commi 1030-1033, ha riorganizzato il sistema radiotelevisivo prevedendo l'assegnazione delle frequenze sulla base delle aree tecniche, poi individuate dalla delibera AGCOM n. 39/19/CONS mediante il PNAF. Secondo il Collegio, il nuovo assetto normativo ha superato quello precedente, fondato sulla dimensione regionale; pertanto, anche in assenza di una modifica testuale del d.P.R. n. 146/2017, il riferimento alla regione deve essere interpretato evolutivamente e coordinato con le aree tecniche di diffusione del segnale. Nel caso dell'Area Tecnica n. 13, comprendente Abruzzo e Molise, è quindi legittima la sommatoria della popolazione delle due regioni ai fini della determinazione del requisito occupazionale. Il TAR ha anche osservato che il calcolo separato per ciascuna regione, prospettato dalla ricorrente, avrebbe potuto risultare più oneroso, imponendo il possesso del requisito minimo in entrambe le regioni. Ha respinto le censure sull'irretroattività e sull'affidamento, rilevando che il nuovo parametro discendeva già dalla l. n. 205/2017 e che l'eventuale contestazione della riorganizzazione territoriale avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente contro la disciplina di pianificazione dell'AGCOM. La censura sulla copertura effettiva del 90% è stata ritenuta inammissibile perché nuova e comunque infondata, poiché la copertura concreta del segnale non costituisce criterio normativo per il calcolo dei requisiti, ancorati ai parametri demografici. Spese integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146

    per ogni marchio/palinsesto e per ogni regione per cui viene richiesto il contributo

    La disposizione individua i requisiti occupazionali in rapporto al territorio rilevante per la domanda; il TAR ha ritenuto che il riferimento alla regione debba essere oggi coordinato con il sistema delle aree tecniche.

  • artt. 5 e 6 d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146

    Richiamati dalla ricorrente quali disposizioni che manterrebbero il parametro regionale per la disciplina dei contributi; la tesi non è stata condivisa dal TAR.

  • d.m. 20 ottobre 2017

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della riferibilità regionale dei dati occupazionali; il TAR ha ritenuto prevalente il successivo assetto fondato sulle aree tecniche.

  • art. 1, commi 1030-1033, l. 27 dicembre 2017, n. 205

    La disciplina ha introdotto il nuovo assetto radiotelevisivo fondato sulle aree tecniche per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze; secondo il TAR, tale innovazione impone una lettura coordinata del d.P.R. n. 146/2017 anche ai fini contributivi.

  • delibera AGCOM n. 39/19/CONS

    Ha approvato il PNAF, suddividendo il territorio nazionale in aree tecniche e costituendo il riferimento territoriale del nuovo sistema di pianificazione delle reti locali.

  • art. 11 preleggi c.c.

    Invocato dalla ricorrente contro l'applicazione retroattiva del criterio delle aree tecniche; il TAR ha escluso la retroattività lesiva, ritenendo il criterio già desumibile dalla riforma legislativa del 2017.

Massime di principio

  • Quando una disciplina contributiva parametrata alla dimensione regionale si inserisce in un settore successivamente riorganizzato dal legislatore sulla base di aree tecniche sovraregionali, il riferimento alla regione può essere interpretato evolutivamente e sistematicamente come riferito all'area tecnica di diffusione, anche in assenza di una modifica testuale della disciplina originaria.
  • Ai fini del calcolo dei requisiti occupazionali per contributi alle emittenti televisive locali, quando un'area tecnica comprende più regioni, è legittima la sommatoria della popolazione delle regioni incluse nell'area, se ciò risulta coerente con il nuovo assetto normativo e regolatorio della pianificazione delle frequenze.
  • L'applicazione ai requisiti contributivi del parametro territoriale derivante da una riorganizzazione legislativa già intervenuta non costituisce, per ciò solo, applicazione retroattiva illegittima né lesione del legittimo affidamento, se il nuovo criterio era già desumibile dalla normativa e dalla regolazione di settore.
  • La copertura effettiva del segnale non rileva nel calcolo dei requisiti di accesso ai contributi quando la disciplina applicabile ancora tali requisiti a parametri demografici riferiti al bacino territoriale normativamente individuato.
  • Una censura introdotta per la prima volta con memoria successiva al ricorso è inammissibile quando amplia il thema decidendum introducendo un autonomo profilo di illegittimità non dedotto nell'atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAtti amministrativi generali e linee guida
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimo affidamentoDecadenza e tardivitàEccesso di potere

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