Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24658/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la condanna di primo grado, l'ha ritenuta responsabile di tentato furto aggravato in abitazione. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando in particolare la riduzione operata ai sensi dell'art. 56 c.p. La ricorrente lamentava che la motivazione sulla quantificazione della pena fosse insufficiente o illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, osservando che la determinazione della pena base e dei singoli aumenti è frutto di apprezzamento di merito e discrezionalità del giudice, non sindacabile in cassazione se non nei casi di arbitrio o manifesta illogicità, e comunque sorretta da motivazione sufficiente. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla concreta quantificazione della pena. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per la riduzione di pena conseguente al tentativo; la censura riguardava la misura della riduzione operata in relazione al delitto tentato.

  • art. 620 c.p.p.

    Implicitamente rilevante per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche accessorie, pur non essendo espressamente indicato nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa della condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e dei singoli aumenti o diminuzioni rientra nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità della motivazione.
  • Il controllo di legittimità sulla dosimetria della pena è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione sufficiente e non può trasformarsi in una rivalutazione del merito sulla concreta quantificazione sanzionatoria.
  • Quando il giudice di merito giustifica la pena con riferimento a elementi ritenuti decisivi o rilevanti e la motivazione è coerente con il trattamento irrogato, la censura sul punto è manifestamente infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti.
  • In tema di tentativo, le doglianze sulla riduzione ex art. 56 c.p. sono scrutinabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale radicale o dell'illogicità manifesta, non già come mera contestazione della misura scelta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.