Cassazione Civile, Ordinanza n. 06132/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme asseritamente dovute in forza di un "contratto di recesso da associazione professionale" e di due scritture integrative della stessa data, relative alla liquidazione della quota dell'opponente e della quota del de cuius di cui egli era erede. Il debitore sosteneva che le scritture integrative riguardassero un'unica operazione negoziale con un "contratto ufficiale" e un contratto "in nero", che la seconda scrittura avesse sostituito la prima e non si cumulasse con essa, e che il debito fosse stato integralmente pagato, anche in contanti e con restituzione dei pagherò. Disconosceva inoltre la conformità all'originale delle copie prodotte. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto; la Corte d'appello aveva invece riformato parzialmente, ritenendo non provato il pagamento per carenza di riscontri documentali e testimoniali e condannando l'appellato al pagamento di una somma. Nel ricorso per cassazione il soccombente denunciava, con un solo motivo, violazione dell'art. 2719 c.c. per avere la Corte territoriale utilizzato copie fotostatiche disconosciute a fondamento della pretesa creditoria, sostenendo che il documento integrativo alterato non poteva essere valorizzato come prova vincolante e che il disconoscimento avrebbe dovuto escluderne l'efficacia probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha osservato che il ricorrente impugnava un passaggio della decisione di appello a lui favorevole, ossia l'avvenuto corretto disconoscimento delle fotocopie ai sensi dell'art. 2719 c.c., mentre non censurava le autonome rationes decidendi sfavorevoli, cioè l'accertata mancanza di prova dell'esistenza in possesso della controparte dell'originale delle scritture e soprattutto l'insussistenza della prova del pagamento. Di conseguenza il ricorso non era idoneo a procurare un'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile al ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
La conformità della copia fotostatica all'originale può essere contestata; tuttavia, nel caso deciso, la censura sul suo uso probatorio è stata ritenuta priva di interesse perché diretta contro un passaggio favorevole al ricorrente e non contro le autonome ragioni decisive di rigetto della pretesa.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad impugnare esiste solo se dall'accoglimento del gravame può derivare un'utilità giuridica concreta; è escluso quando si mira solo a correggere la motivazione di un capo già favorevole, senza incidere sulla decisione sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, in conseguenza dell'esito inammissibile del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità l'interesse a impugnare deve riguardare una statuizione effettivamente pregiudizievole e suscettibile di passare in giudicato; non basta contestare un'argomentazione o un passaggio motivazionale che, isolatamente considerato, sia favorevole alla parte.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire tutte le ragioni che sorreggono il decisum; l'omessa censura di una sola ratio sufficiente a giustificare il risultato comporta l'inammissibilità o comunque il rigetto della censura.
- La contestazione della conformità di copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. non è utile se non è diretta a rimuovere gli specifici capi della sentenza che hanno deciso la controversia; la mera critica all'utilizzo del documento non basta ove la prova decisiva sia stata esclusa per altri autonomi motivi, come la mancata dimostrazione del pagamento.
- L'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento grava sulla parte che lo allega: se il giudice di merito ritiene non provato il pagamento sulla base di un apprezzamento delle prove documentali e testimoniali, il ricorso deve censurare specificamente tale accertamento e non limitarsi a questioni preliminari o accessorie.
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