Cassazione Penale, Sentenza n. 9149/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che li ha confermati colpevoli (con rideterminazione della pena) per fatti commessi il 3-4 febbraio 2015 nell'ambito di vicende del Clan Mazzarella: spari e danneggiamenti presso il negozio 'Tristar' nonché il tentato omicidio di Capodanno Angelo. Le doglianze principali contestano la qualificazione giuridica come tentato omicidio (sostenendo che si trattò di azione intimidatoria o di danneggiamento con un solo colpo interno), l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione (mancanza di consulenza balistica, travisamento probatorio rispetto al numero e alla traiettoria dei colpi), l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 (metodo mafioso/agevolazione dell'associazione) e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto correttamente valutata la nozione di tentativo (art. 56 c.p.) sulla base dell'idoneità ex ante degli atti a cagionare la morte, della ricostruzione delle modalità (più colpi esplosi all'interno del negozio, traiettoria dal basso verso l'alto, colpi ad altezza uomo) e delle ammissioni rese da Napolitano su aver esploso più colpi all'interno. È stata ritenuta sussistente la volontà omicida, anche in forma di dolo alternativo. La Corte ha inoltre confermato l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, 1 c.p. per l'uso di modalità esecutive idonee a evocare la forza intimidatrice mafiosa (azione plateale, armi in luogo pubblico, volto scoperto), anche se l'agevolazione diretta del clan non risultasse indispensabile. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato alla luce della gravità del fatto, dell'allarme sociale, dei precedenti e della violazione degli arresti domiciliari.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (Tentativo)
L'idoneità degli atti al fine del tentativo va valutata ex ante tenendo conto delle circostanze e modalità dell'azione; nel caso concreto la pluralità dei colpi esplosi all'interno e la loro traiettoria sono state ritenute idonee a cagionare la morte, desumendo il dolo dall'azione stessa
art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (Aggravante metodo mafioso)
L'aggravante si applica quando le modalità esecutive evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; è sufficiente che l'azione sia idonea a suscitare timore e a impedire denunzie o rendere più agevole la commissione di reati, anche se l'agevolazione diretta dell'associazione non è provata
art. 133 cod. pen. (Circostanze attenuanti generiche)
Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la semplice ammissione parziale o la rinuncia ai motivi d'appello non garantiscono di per sé il riconoscimento delle attenuanti, soprattutto se emergono elementi contrari quali gravità del fatto, precedenti o comportamento post-reato
Artt. 110, 575, 635, 385 c.p. e norme sulla detenzione d'arma (L. 497/74)
Norme richiamate per la contestazione dei reati (uso e detenzione di armi, tentato omicidio, danneggiamento, resistenza/eversione formale); la Corte ha ritenuto sussistenti i fatti e le qualificazioni penali in base alle risultanze probatorie
Massime di principio
- Per distinguere tentato omicidio da lesioni/danneggiamento bisogna valutare l'idoneità ex ante degli atti e le modalità: numero di colpi, traiettoria, sede colpita, altezza di impatto e presenza di persone esposte sono elementi determinanti
- Le ammissioni dell'imputato su fatti concreti (es. aver sparato più colpi) possono prevalere sulle argomentazioni difensive basate su ritrovamenti parziali (es. una sola ogiva) e vengono valorizzate nella valutazione del dolo
- La consulenza balistica non è sempre necessaria se la ricostruzione probatoria (filmati, testimonianze, ogiva rinvenuta, dichiarazioni) consente valutazioni univoche; è richiesta quando i dati tecnici siano contrastanti o determinanti per la qualificazione
- L'aggravante 'metodo mafioso' può essere applicata quando la modalità dell'azione è plateale, intimidatoria e idonea a evocare la forza di un'associazione criminale, anche se l'agevolazione diretta dell'associazione non è integralmente provata
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se prevalgono elementi negativi (gravità dell'azione, allarme sociale, precedenti, violazione misure cautelari); l'ammissione di responsabilità può essere considerata strumentale se contraddetta dagli elementi oggettivi
- La valutazione del dolo, specie in forma alternativa, si desume spesso da elementi esterni alla volontà dichiarata: movente, escalation degli atti intimidatori, reazioni della vittima e modalità esecutive sono utili per ricostruire l'animus
- In ipotesi di azioni violente in luogo pubblico con presenza di terzi (bambini, clienti), la giurisprudenza tende a dare peso all'idoneità offensiva degli atti e all'allarme sociale nella dosimetria e nella valutazione delle circostanze aggravanti
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