Ordinanza n. 4170/2026 - Napoli, Sezione 9
per la delibazione ex art. 126 comma 3 del d.P.R 115/2002 sulla istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato formulata dalla parte ricorrente nel giudizio n. rg. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio amministrativo. Con una precedente sentenza, la Sezione aveva dichiarato improcedibile e comunque infondato il ricorso ex art. 116 c.p.a. e aveva assegnato, ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 79, comma 3, d.P.R. 115/2002, un termine di quaranta giorni per depositare la dichiarazione dei redditi o la certificazione dell’Agenzia delle Entrate relativa agli anni d’imposta 2024 e 2023, nonché la documentazione attestante la percezione dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili indicata nella nota di chiarimenti. La parte ha depositato certificazioni reddituali dell’Agenzia delle Entrate, attestazioni INPS e certificazioni uniche, dalle quali risultano redditi complessivi pari a euro 15.518,00 per il 2023 e euro 15.937,00 per il 2024. I certificati INPS attestano la percezione dell’assegno sociale e di una prestazione a favore di invalido civile, ma non è stato depositato il verbale INPS richiesto dal Tribunale per provare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ex lege 104/1992. La parte aveva inoltre sostenuto, richiamando una pronuncia della Corte di cassazione, che l’indennità di accompagnamento dovesse essere esclusa dal computo del reddito familiare rilevante per il patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato definitivamente inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, in ogni caso, infondata. L’inammissibilità deriva dalla parziale ottemperanza all’ordine istruttorio impartito con la precedente sentenza: la parte non ha prodotto il verbale INPS necessario a dimostrare l’effettiva percezione dell’indennità di accompagnamento nella forma dedotta. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto non provata la deduzione relativa all’esclusione dell’indennità dal reddito familiare. Ha quindi applicato l’art. 76, comma 3, d.P.R. 115/2002, secondo cui, ai fini della verifica reddituale per l’ammissione al beneficio, devono essere computati anche gli altri redditi esenti dall’IRPEF, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione.
Norme richiamate
art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002
Base normativa della delibazione del Tribunale sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale fondamento dell’ordine di produzione della documentazione reddituale necessaria alla verifica dei presupposti per il beneficio.
art. 76, comma 3, d.P.R. 115/2002
sono comunque computati nel reddito complessivo eventuali altri redditi percepiti dalla ricorrente che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva
Il reddito complessivo rilevante comprende anche gli altri redditi esenti da IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002
Consente di dichiarare inammissibile l’istanza quando la parte non adempie all’ordine di integrazione documentale disposto dal giudice.
art. 116 c.p.a.
Richiamato con riferimento al precedente ricorso in materia di accesso, dichiarato improcedibile e comunque infondato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è inammissibile quando l’istante ottempera solo parzialmente all’ordine del giudice di depositare la documentazione reddituale e probatoria richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002.
- Ai fini della verifica del requisito reddituale per il patrocinio a spese dello Stato, devono essere computati anche gli altri redditi esenti dall’IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 76, comma 3, d.P.R. 115/2002.
- La mera attestazione amministrativa della percezione di una generica prestazione a favore di un invalido civile non sostituisce la documentazione specificamente richiesta per provare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento quando tale prova sia rilevante per la decisione sull’ammissione al beneficio.
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