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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8094/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva sottoposto Falbo agli arresti domiciliari per estorsione aggravata ai danni di Agostino D'Andrea. L'imputazione: ritorsione conseguente al licenziamento di Falbo, con atto intimidatorio materialmente realizzato da Gianluca Maestri che avrebbe collocato una bottiglia incendiaria e poi richiesto €1.200. L'accusa si basava essenzialmente su due intercettazioni (una in cui Maestri ammette l'atto intimidatorio e una successiva in cui Maestri riferisce a Falbo l'estorsione, con Falbo che si mostra compiaciuto) e su elementi che indicherebbero il versamento di €1.200 (€1.000 a Maestri e €200 a Roberto Olibano) oltre a prestazioni gratuite. Il ricorrente ha dedotto: 1) insufficienza di gravità indiziaria; 2) mancata prova del concorso (art.110 c.p.), potendo al più configurarsi connivenza non punibile; 3) mancanza di prova della consapevolezza dell'appartenenza del Maestri a un sodalizio mafioso (art.416-bis.1 c.p.); 4) assenza delle esigenze cautelari (contatti saltuari con Maestri, fatto isolato).

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La corte ha ritenuto che le intercettazioni, pur indicando conoscenza e compiacimento del Falbo, non dimostrano in modo sufficiente un contributo partecipativo (morale o materiale) tale da integrare il concorso nel reato. La decisione impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, con indicazione di motivare meglio sulle carenze relative alla gravità indiziaria e alla sussistenza di un'ipotesi di concorso anche solo morale. I restanti motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento sul profilo della gravità indiziaria.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiede, per il concorso nel reato, un apporto partecipativo positivo (materiale o morale). La mera conoscenza o il compiacimento non sono sufficienti; occorre dimostrare istigazione, rafforzamento o altro contributo che abbia effettivamente agevolato l'autore materiale.

  • art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.

    Per contestare la consapevolezza dell'appartenenza a un sodalizio mafioso è necessario un positivo accertamento probatorio; contatti saltuari e generici non bastano a dimostrare la coscienza e la volontà di far parte o di avvantaggiare il sodalizio.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 7

    D.P.R. 9/10/1990 n.309, c.7

    Norma richiamata per la competenza del tribunale destinatario del rinvio (regole di competenza procedurale nel contesto indicato).

  • Giurisprudenza: Sez.2, n.2805 22/03/2013 (Grosu, Rv. 258953)

    Sez.2, n.2805 22/03/2013, Grosu, Rv. 258953

    Principio citato per distinguere connivenza non punibile da concorso: la connivenza è comportamento meramente passivo, mentre il concorso richiede un contributo positivo e dimostrabile.

Massime di principio

  • La semplice conoscenza dell'azione illecita o il manifestare compiacimento non costituiscono di per sé concorso: è necessario dimostrare un apporto attivo (istigazione, rafforzamento, ausilio) all'autore materiale.
  • Le intercettazioni devono essere valutate nel loro complesso e non possono, se ambigue o labili, costituire da sole gravissimi indizi per misure cautelari; il giudice deve esplicitare in motivazione come si perviene alla conclusione sulla partecipazione.
  • Quando l'accusa si fonda prevalentemente su elementi indiziari fragili (referenze vaghe, vantaggi non chiaramente attribuiti), il giudice di merito deve motivare in modo puntuale; l'insufficiente motivazione può determinare annullamento e rinvio.
  • Per le contestazioni collegate a fenomeni associativi (art.416‑bis) occorre prova della consapevolezza e dell'adesione al sodalizio; rapporti saltuari o conoscenze occasionali non sono in genere sufficienti.
  • In casi analoghi la difesa deve porre in rilievo l'assenza di un contributo concreto (materiale o morale) e la natura ambigua delle intercettazioni; l'accusa dovrebbe cercare elementi probatori addizionali che dimostrino coordinamento, istruzioni o vantaggi effettivi riconducibili all'imputato.
  • Dal punto di vista cautelare, se non emergono esigenze concrete di fuga, inquinamento probatorio o pericolo di reiterazione sufficientemente motivate e supportate da indizi solidi, la misura cautelare rischia di essere revocata o annullata.

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