Cassazione Penale, Ordinanza n. 05519/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. È richiamato il principio per cui, in presenza di ricorso inammissibile, non può essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno previsto dall'art. 344-bis c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un'impugnazione proposta avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente ha depositato due ricorsi identici, con date diverse, ma la Corte rileva che i motivi sono del tutto generici e aspecifici: non indicano in modo puntuale le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale è ritenuta invece adeguatamente argomentata e fondata su acquisizioni probatorie significative. La Corte afferma anche che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la declaratoria di improcedibilità per superamento del termine massimo di durata del giudizio di legittimità introdotto dall'art. 344-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
norma incriminatrice posta a base della responsabilità confermata in appello, relativa alla guida in stato di ebbrezza
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la Corte qualifica i motivi come manifestamente inammissibili perché generici, aspecifici e non confrontati con la sentenza impugnata
art. 344-bis c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la declaratoria di improcedibilità per superamento del termine massimo di durata del giudizio
art. 2, comma 2, lett. a), l. 27 settembre 2021, n. 134
norma di inserimento dell'art. 344-bis c.p.p. nel sistema processuale
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione il ricorso è inammissibile quando i motivi sono meramente generici o aspecifici e non si confrontano con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La critica alla decisione di merito deve indicare specificamente gli errori di fatto o di diritto dedotti, non essendo sufficiente una contestazione apodittica della motivazione.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulti logica, congrua e fondata su acquisizioni probatorie rilevanti, in assenza di vizi argomentativi dedotti specificamente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione e preclude la declaratoria di improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →