Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33871/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero aveva proposto dinanzi al Tribunale di Roma domanda di riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine, della protezione sussidiaria; e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d'appello di Roma confermava il rigetto. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel testo disponibile la Corte di cassazione non esamina nel merito tali censure perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: il giudizio di merito era stato instaurato il 3 febbraio 2016, dunque trovava applicazione il termine semestrale di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c.; la sentenza d'appello era stata pubblicata il 3 luglio 2018 e il ricorso per cassazione era stato notificato solo l'8 marzo 2019, oltre il termine, anche considerando la sospensione feriale. Il Ministero intimato non svolgeva difese; il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento, ma la Corte dichiarava comunque inammissibile il ricorso per tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello, applicabile al giudizio instaurato dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché la parte intimata non aveva svolto difese, e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    ricorso per cassazione non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

    Per i giudizi instaurati nel regime successivo alla modifica del 2009, l'impugnazione va proposta entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione.

  • art. 46, comma 17, L. n. 69 del 2009

    È la disposizione che modifica il testo dell'art. 327 c.p.c. riducendo il termine lungo per impugnare.

  • art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009

    È richiamato per l'applicabilità temporale del nuovo termine semestrale ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di merito è stato instaurato nel regime introdotto dalla L. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, salvo diversa notificazione idonea a far decorrere il termine breve.
  • La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile indipendentemente dall'assenza di difese della parte intimata e anche a prescindere dall'esame dei motivi di merito.
  • Ai fini del computo del termine lungo per impugnare occorre considerare anche la sospensione feriale dei termini processuali; se, nonostante ciò, la notifica avviene oltre la scadenza, il ricorso è inammissibile.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.