Ordinanza n. 320/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento -del provvedimento – determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto - SM – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, prot. n. -OMISSIS-, con ogni conseguente statuizione come per legge in favore del ricorrente; -di qualunque altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto e/o allo stato mai comunicato, ove comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. e, ove, occorra della proposta del Comandante di Corpo - Legione Carabinieri Sicilia n. -OMISSIS- all'esito dell'inchiesta formale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e, ove occorra, proposta del Comandante di Corpo all'esito di un'inchiesta formale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento della determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nonché degli eventuali atti presupposti, connessi o consequenziali, inclusa la proposta del Comandante di Corpo all'esito di un'inchiesta formale. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti, né consente di ricostruire le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il Collegio, rilevata l'esigenza di acquisire il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni chiarimento o documento utile, ha disposto incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione.
La decisione
Il giudizio non è stato definito nel merito. Ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., nonché dell'art. 2, comma 2, c.p.a., il TAR ha ordinato all'Amministrazione di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini della decisione. Il deposito dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La Segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento e di oscurare le generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli adempimenti documentali a carico dell'amministrazione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento, degli atti del procedimento e dei chiarimenti utili alla decisione.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito del giudizio amministrativo, il giudice può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile quando tali acquisizioni siano necessarie per rendere effettiva, celere e concentrata la decisione.
- Gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo non definiscono la controversia nel merito e comportano la prosecuzione del giudizio secondo il termine assegnato all'amministrazione per l'adempimento.
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