Sentenza n. 751/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - della sentenza n. 438/2024 pronunciata in data 23.04.2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Benevento, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D.L.vo n. 150/2022 il 15.05.2024, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva ordinato l'accredito di € 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 438/2024 del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto alla docente il diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ed era stato ordinato al Ministero di accreditare € 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre al pagamento delle spese di lite. È stata dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni. È stata inoltre chiesta la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo o inosservanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza addurre specifiche ragioni ostative all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo all'accredito e ai pagamenti dovuti. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione su istanza della ricorrente; il compenso commissariale, determinato in € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. È stata fissata anche una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessante con l'insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
articolo 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l'ulteriore inosservanza o ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
È la disposizione posta a fondamento del diritto sostanziale riconosciuto dal giudice ordinario e da eseguire mediante l'accredito sulla Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento spontaneo della pubblica amministrazione.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del dispositivo entro un termine assegnato e, per l'eventuale ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore.
- La penalità di mora cessa con l'insediamento del Commissario ad acta oppure con l'integrale soddisfacimento dell'obbligazione, se anteriore.
- Le spese dell'eventuale attività commissariale possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente, così come le spese del giudizio di ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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