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Sentenza

Sentenza n. 751/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - della sentenza n. 438/2024 pronunciata in data 23.04.2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Benevento, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D.L.vo n. 150/2022 il 15.05.2024, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione;

Giustizia amministrativa202502427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva ordinato l'accredito di € 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente e il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 438/2024 del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto alla docente il diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ed era stato ordinato al Ministero di accreditare € 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre al pagamento delle spese di lite. È stata dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni. È stata inoltre chiesta la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo o inosservanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza addurre specifiche ragioni ostative all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo all'accredito e ai pagamenti dovuti. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione su istanza della ricorrente; il compenso commissariale, determinato in € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. È stata fissata anche una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessante con l'insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l'ulteriore inosservanza o ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    È la disposizione posta a fondamento del diritto sostanziale riconosciuto dal giudice ordinario e da eseguire mediante l'accredito sulla Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento spontaneo della pubblica amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del dispositivo entro un termine assegnato e, per l'eventuale ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore.
  • La penalità di mora cessa con l'insediamento del Commissario ad acta oppure con l'integrale soddisfacimento dell'obbligazione, se anteriore.
  • Le spese dell'eventuale attività commissariale possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente, così come le spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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