Cassazione Penale, Sentenza n. 29872/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Luongo impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che, con provvedimento del 07/06/2022, aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso il 19/11/2019, con efficacia dal 10/03/2022, per ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni. Le condotte contestate erano: (i) produzione di una documentazione falsa relativa a un presunto tampone antigenico/Green pass (episodio del 17/12/2021 e successiva dichiarazione della titolare di farmacia del 21/12/2021, con inserimento non corrispondente nel sistema informatico), (ii) ammissione del reato di furto di energia elettrica in concorso per rifornire il locale Dark Cafe (10/03/2022). Il Tribunale aveva inoltre rilevato plurime violazioni dell'obbligo di permanenza domiciliare, omissione di comunicazione di variazioni famigliari (sfratto esecutivo non segnalato all'UEPE) e discrepanze sull'attività lavorativa. In Cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 47, comma 1, ord. pen. e carenza di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avesse valutato adeguatamente le emergenze documentali e l'incidenza delle prescrizioni, configurando un'eccessiva afflittività della revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse svolto un'adeguata valutazione delle risultanze, motivando in modo logico e coerente l'incompatibilità delle condotte con la prosecuzione della misura alternativa. La revoca è stata considerata proporzionata e adeguatamente motivata, anche alla luce della reiterazione di condotte gravi in un breve arco temporale e del quadro esecutivo già critico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo non esulante profili di colpa nel ricorso.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, ord. pen.
Il ricorrente invocava la norma per censurare la revoca; la Corte però ha ritenuto infondata la censura, affermando che il Tribunale di sorveglianza ha valutato correttamente la sussistenza dell'incompatibilità delle violazioni con la prosecuzione della misura, fornendo motivazione adeguata
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in quanto il ricorso è stato ritenuto infondato e non privo di profili di colpa
Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019 (Rv. 275239)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la revoca dell'affidamento non consegue automaticamente alla violazione, ma spetta al giudice valutare se, nel caso concreto, la violazione determini incompatibilità con la misura; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente esercitato tale discrezionalità
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare ricorsi infondati: la sentenza è utilizzata per giustificare la condanna pecuniaria in caso di colpa nel ricorso
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non è automatica alla mera constatazione di una violazione: il giudice deve valutare, con motivazione adeguata, se la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della misura.
- Falsificazioni di documenti e comportamenti fraudolenti, soprattutto se reiterati e commessi durante la fruizione della misura alternativa, costituiscono indici forti di inaffidabilità e possono giustificare la revoca.
- La commissione di un reato (es. furto di energia) mentre si è sottoposti a misura alternativa e dopo precedenti violazioni aumenta la probabilità che il giudice valuti l'incompatibilità della misura con la prosecuzione dell'affidamento.
- Offerte risarcitorie o riparatorie successive alla constatazione del fatto non eliminano necessariamente la gravità della condotta né la giustificazione per la revoca, se non accompagnate da elementi concreti di affidabilità e riparazione tempestiva.
- In appello o in Cassazione non è ammessa una mera rivalutazione dei fatti già adeguatamente esaminati dal giudice di merito: i motivi che mirino solo a rimettere in discussione la valutazione probatoria senza censure di diritto rischiano di essere dichiarati inammissibili.
- Ricorsi manifestamente infondati o che denotano colpa nella loro proposizione possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale.
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