Cassazione Civile, Ordinanza n. 15618/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma corrispondente ad assegni rimasti insoluti, consegnati alla società fornitrice in relazione alla fornitura di capi di abbigliamento. L'opposizione al decreto fu rigettata in primo grado e la decisione fu confermata in appello. In cassazione la debitrice ha proposto quattro motivi: (1) violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, sostenendo che gli assegni erano stati consegnati a una terza persona non parte del giudizio; (2) omesso esame di fatti decisivi e erroneo apprezzamento delle prove, lamentando una ricostruzione probatoria sfavorevole; (3) violazione degli artt. 2697 e 1998 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che gli assegni erano stati consegnati in bianco e soltanto a garanzia, con conseguente diversa qualificazione del rapporto; (4) omesso esame di fatti decisivi e criticità della consulenza grafologica, con richiesta di nuova perizia collegiale per il contrasto tra consulenze di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la persona indicata dalla ricorrente era estranea al rapporto giuridico dedotto e non sussisteva alcun litisconsorzio necessario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare un riesame del merito, peraltro precluso dalla doppia conforme, e comunque non conforme ai requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha respinto/inammissibile il terzo motivo perché in parte tendeva a una ricostruzione alternativa dei fatti e in parte era infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio secondo cui l'assegno in bianco o postdatato consegnato a garanzia è contrario a norme imperative, comporta nullità del patto di garanzia e può integrare promessa di pagamento. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che la mancata rinnovazione della consulenza tecnica è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 161 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre una lesione del contraddittorio, ma ritenuto irrilevante ai fini del litisconsorzio necessario nel caso concreto.
art. 101 c.p.c.
Invocato quale parametro del contraddittorio, senza che la Corte ravvisasse alcuna violazione nel caso esaminato.
art. 102 c.p.c.
La Corte esclude la necessità del litisconsorzio perché la terza persona indicata era estranea al rapporto giuridico controverso.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente un nuovo giudizio di merito né la semplice critica alla valutazione delle prove.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con l'art. 360, n. 5, c.p.c., ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sul preteso omesso esame, senza che emergesse un vizio utile a superare il controllo di legittimità.
art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Per il vizio di omesso esame il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui emerge e il momento processuale della sua deduzione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura deve essere supportata dall'indicazione degli atti e documenti rilevanti, a pena di inammissibilità.
art. 1 r.d. n. 1736 del 1933
L'emissione di un assegno in bianco o postdatato per funzione di garanzia è contraria alle norme imperative in materia di assegno.
art. 2 r.d. n. 1736 del 1933
Concorre a fondare il giudizio di contrarietà a norme imperative dell'assegno emesso per garanzia.
art. 1343 c.c.
Il patto di garanzia connesso all'assegno in bianco/postdatato è nullo per contrasto con norme imperative, ordine pubblico e buon costume.
art. 1322 c.c.
La nullità del patto di garanzia non viola l'autonomia contrattuale, perché il limite è dato dalla conformità a norme imperative e all'ordine pubblico.
art. 1988 c.c.
La Corte richiama la possibilità di qualificare la vicenda, in presenza di assegno dato a garanzia, anche come promessa di pagamento.
art. 2697 c.c.
La sola evocazione della regola sull'onere della prova non basta a fondare un motivo di legittimità se si mira in realtà a un nuovo vaglio probatorio.
art. 115 c.p.c.
Il richiamo a tale norma non può mascherare una censura sulla valutazione delle prove, che resta riservata al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Non è consentito usarla come strumento per ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 194 c.p.c.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica, ma la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice nel disporre nuove indagini peritali.
art. 195 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla perizia grafologica, senza che ciò imponesse la rinnovazione della consulenza.
art. 196 c.p.c.
La decisione ribadisce che il rinnovo della consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente una nuova valutazione del materiale probatorio: il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la sentenza di primo grado e quella di appello si fondano su differenti ragioni di fatto.
- Non sussiste litisconsorzio necessario quando la persona indicata dalla parte ricorrente è estranea al rapporto giuridico controverso e ha avuto solo un intervento materiale nella circolazione del titolo o del documento.
- L'assegno emesso in bianco o postdatato e consegnato con funzione di garanzia è contrario alle norme imperative sulla disciplina dell'assegno; il patto di garanzia è nullo, senza che ciò contrasti con l'autonomia contrattuale.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. non è sufficiente se, in sostanza, mira a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
- La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non è un atto dovuto: rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a disporla né a motivare espressamente il mancato rinnovo quando ritenga sufficiente la CTU già espletata.
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