Ordinanza n. 403/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n. 19/2025 del 23/12/2025, pubblicata il 09/01/2026, con la quale il C.d.A. dell’Agenzia TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ha revocato la deliberazione n. 10/2025, con la quale è stata dichiarata la fattibilità della proposta di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023, per i lotti 2 e 5, presentata dal costituendo RTI Air Pullman la deliberazione n. 11/2025 e la deliberazione n. 12/2025; della deliberazione n. 18/2025 del 09/12/2025, pubblicata il 09/01/2026, con la quale il C.d.A. dell’Agenzia TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ha avviato il procedimento di revoca della deliberazione n. 10/2025; della deliberazione n. 20/2025 del 23/12/2025, pubblicata il 9/01/2026, con la quale il C.d.A. dell’Agenzia TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ha approvato la “Versione 2.0 della Relazione di Affidamento ex Misura 2 - Delibera n. 154/2019”, e, per quanto occorrer possa, della stessa “Versione 2.0 della Relazione di Affidamento” nella parte in cui dispone la gara pubblica per l’affidamento della gestione del servizio TPL nei lotti 2 e 5; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, incluso l’avviso di preinformazione n. 868737-2025, pubblicato in data 12/01/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di avvio e conclusione del procedimento di revoca della dichiarazione di fattibilità di una proposta di finanza di progetto, nonché la nuova relazione di affidamento e l'avviso di preinformazione relativo alla gara per i lotti 2 e 5
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui l'Agenzia TPL ha revocato la precedente deliberazione di dichiarazione di fattibilità della proposta di finanza di progetto presentata per i lotti 2 e 5, oltre all'atto di avvio del procedimento di revoca, alla successiva versione della relazione di affidamento che prevede una gara pubblica e all'avviso di preinformazione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione cautelare riguardava, in particolare, la ritenuta insussistenza dei presupposti della revoca, l'adeguatezza dell'istruttoria sulla disponibilità delle aree interessate dalla proposta e la mancata convocazione di una conferenza di servizi per accertare la consistenza e la disponibilità delle aree. Il TAR ha riservato al merito le eccezioni relative alla tardività dell'impugnazione e alla mancata notificazione ad almeno un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto che il provvedimento impugnato sembri fondato su un'adeguata istruttoria circa la mancata dimostrazione della disponibilità delle aree interessate e circa la non corrispondenza tra la situazione fattuale e giuridica rappresentata nella proposta e quella emersa dagli accertamenti svolti dall'amministrazione presso i soggetti interessati. Ha inoltre ritenuto che la tesi dei ricorrenti sulla necessità di convocare una conferenza di servizi per valutare consistenza e disponibilità delle aree non sembri trovare fondamento nella disciplina applicabile. Le questioni pregiudiziali di tardività e di mancata notificazione a un controinteressato sono state riservate alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità delle questioni fattuali e giuridiche.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. 36/2023
dichiarazione di fattibilità della proposta di finanza di progetto
La controversia cautelare riguarda la revoca della dichiarazione di fattibilità di una proposta di finanza di progetto adottata ai sensi della disciplina richiamata.
art. 55 c.p.a.
È la base normativa della domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, allo stato degli atti e con cognizione sommaria, il provvedimento risulti sostenuto da un'istruttoria apparentemente adeguata sugli elementi fattuali posti a fondamento della decisione.
- Quando la revoca della dichiarazione di fattibilità di una proposta di finanza di progetto è motivata dalla mancata dimostrazione della disponibilità delle aree interessate e dalla difformità tra la situazione rappresentata dal proponente e quella accertata dall'amministrazione, la verifica istruttoria svolta presso i soggetti interessati può risultare sufficiente, in sede cautelare, a escludere il fumus dell'illegittimità.
- La convocazione di una conferenza di servizi non è necessaria per la valutazione della consistenza e della disponibilità delle aree interessate da una proposta di finanza di progetto se tale necessità non è prevista dalla disciplina di riferimento.
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