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Sentenza

Sentenza n. 1272/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro n. 80/24, depositata e resa pubblica il 11.01.2024.

Giustizia amministrativa202502953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva, ritualmente notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita dal Ministero. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha chiesto anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l’esistenza o l’ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato, poiché l’Amministrazione non aveva effettuato neppure pagamenti parziali dopo la notifica del titolo e la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Nessun compenso aggiuntivo è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività connessa ai suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte: il Collegio ha ritenuto applicabili le ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerando le difficoltà derivanti dai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione non è riportata testualmente nel provvedimento.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”.

    La penalità di mora non è automatica: deve essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nei vincoli normativi e di bilancio, nello stato della finanza pubblica e nell’esiguità del debito.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, unitamente alla notifica del titolo esecutivo e alla mancata effettuazione dei pagamenti, consente di accertare l’inottemperanza dell’amministrazione debitrice.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza

    In caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta deve provvedere al pagamento entro il termine assegnato dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita, il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza e ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
  • Quando l’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non contesta né l’an né il quantum del credito e non documenta pagamenti o attività esecutive, tale condotta conferma l’inadempimento rispetto al titolo giudiziale.
  • In caso di persistente inottemperanza a un ordine di pagamento, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando anche la facoltà di delega e il termine entro cui il commissario deve provvedere dopo la comunicazione dell’inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in concreto, le condizioni finanziarie e normative dell’amministrazione pubblica e l’esiguità del debito rendano la sanzione manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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