Cassazione Penale, Sentenza n. 14842/2025 del 15/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trieste dell'11/12/2023; le doglianze principali: per Merita e Agim Kalemaj contestazione della riforma in peius della sentenza di primo grado (violazione dell'obbligo di "motivazione rafforzata" ex art. 533 c.p.p. e della Cedu art. 6), e della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3‑bis c.p.p., essendo l'assoluzione di primo grado fondata su prova dichiarativa ritenuta decisiva (assenza di "affectio societatis" per la fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990; mancata derubricazione nella ipotesi di minore gravità ex art. 74, comma 6). Agim censura inoltre l'uso come fatto notorio della sentenza di un giudizio a carico di terzi senza valutare il materiale probatorio dibattimentale e contesta la qualificazione di porto/detenzione arma. Youssef Rebroub deduce l'errata riqualificazione del fatto sub 8) da comma 5 ad comma 1 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (tenuità/ruolo marginale e quantità limitata) e la reformatio in peius senza rinnovazione istruttoria.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto i ricorsi nei limiti indicati. Ha annullato la sentenza di appello: - relativamente al capo 1) (associazione ex art. 74 DPR 309/90) nei confronti di Merita e Agim Kalemaj, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste (per mancato rispetto dell'obbligo di motivazione rafforzata e della rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3‑bis). - relativamente al capo 30) (detenzione/porto arma) ha distinto: la detenzione dell'arma imputata ad Agim si è estinta per prescrizione e la condanna è annullata senza rinvio; il capo relativo al porto in luogo pubblico è stato annullato con rinvio per carenze motivazionali della Corte di appello (la Corte di appello dovrà verificare ulteriori elementi sul porto). - per i reati di cui ai capi 16) (detenzione ai fini di cessione) e per le condotte temporalmente anteriori indicate (e.g. alcuni episodi attribuiti a Merita) la pronuncia è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. - per il capo 8) relativo a Youssef Rebroub (50 g di cocaina) la Corte annulla con rinvio la qualificazione fatta dalla Corte di appello, ritenendo carente la motivazione nella riformulazione in peius e demandando al giudice ad quem l'individuazione e la valutazione congiunta degli elementi rilevanti per la corretta qualificazione giuridica. In sintesi: i ricorsi sono accolti in parte; alcune censure assorbite; annullamenti con rinvio per violazioni procedurali (motivazione rafforzata e art. 603, comma 3‑bis) e annullamenti senza rinvio per estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Disciplina il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte verifica se sussisteva l'affectio societatis e se, in caso di maggiore gravità o minore gravità (comma 6), fosse necessaria diversa qualificazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato la riforma rispetto alla valutazione probatoria del primo grado.
art. 73 d.P.R. 309/1990 (commi 1 e 5)
Comma 1: fattispecie più grave per detenzione ai fini di spaccio di maggiore gravità; comma 5: fattispecie di minore gravità per cessioni episodiche e modesti quantitativi. La Corte ha ritenuto che la riformulazione qualificativa imposta dalla Corte d'appello (es. per il capo 8) richieda motivazione sinottica degli elementi e, ove basata su prova documentale esclusiva, non imponga automaticamente rinnovazione istruttoria.
Stabilisce l'obbligo per il giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale quando l'appello del pubblico ministero investe una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. La Corte afferma l'obbligo applicabile nel caso di riforma in peius fondata su diversa valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni ritenute decisive in primo grado.
Prevede l'onere probatorio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio; la giurisprudenza richiede motivazione rafforzata dell'appello che revochi un'assoluzione.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; è stata invocata dalla difesa per alcune cessioni episodiche ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalle statuizioni proprie sulla qualificazione dell'associazione.
legge n. 895/1967 (artt. 4 e 7)
Norme relative alla regolamentazione delle armi: la Corte ha ritenuto che la detenzione dell'arma sia estinta per prescrizione in relazione ai termini applicabili, mentre il profilo relativo al porto in luogo pubblico richiede valutazione probatoria aggiuntiva.
art. 2 e 7 legge n. 865/1965 (termini di prescrizione)
Richiamate in relazione al calcolo dei termini di prescrizione per reati con pena edittale indicata; la Corte ha applicato il criterio per affermare l'estinzione di alcuni reati per prescrizione.
Riferimento alla disciplina della efficacia probatoria di sentenze altrui; censurata la valorizzazione del giudicato di un procedimento separato senza confronto con il materiale probatorio del dibattimento.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione di primo grado deve fornire una "motivazione rafforzata": indicare le linee portanti dell'alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione di primo grado.
- Se la riforma si fonda su diverso apprezzamento della prova dichiarativa ritenuta decisiva in primo grado, il giudice d'appello è tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p.; l'obbligo investe tutte le fonti dichiarative coinvolte nel contrasto e non può essere aggirato con mera reinterpretazione della prova documentale.
- La rinnovazione istruttoria non è invece automaticamente richiesta quando la riforma riguarda esclusivamente una diversa qualificazione giuridica basata su prova documentale (intercettazioni, riprese video) senza che la decisione si fondi su rivalutazione dell'attendibilità di dichiarazioni decisive.
- La prescrizione estingue il reato e comporta l'annullamento della condanna senza rinvio; tuttavia la Corte può verificare se ricorrono condizioni per l'assoluzione per evidente innocenza (art. 129 c.p.p.).
- Nella valutazione di intercettazioni e conversazioni, il giudice di appello non può limitarsi a una lettura alternativa senza confrontarsi con la prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice; è necessario valutare il compendio probatorio nella sua globalità.
- La mera presa in consegna o lo spostamento di un'arma dal nascondiglio non sono elementi sufficienti, di per sé, a dimostrare il 'porto in luogo pubblico' dell'arma: serve un convincente nesso probatorio che attesti l'effettivo trasporto/uso in pubblico.
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