Sentenza del 09/09/2016 n. 17825 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
T.M. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva ritenuto legittima la cartella emessa nel 2005 per IRPEF e ILOR relative al 1991. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la duplicazione dei ruoli, la possibilità di una nuova iscrizione a ruolo dopo una decisione favorevole del giudice tributario, la violazione delle norme sull'esecuzione delle sentenze tributarie, la carenza di motivazione e la validità della sottoscrizione del ruolo da parte del Direttore dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i quesiti di diritto formulati a sostegno dei motivi erano inidonei a sintetizzare in modo chiaro, specifico, autosufficiente e riferito alla concreta fattispecie l'errore di diritto denunciato; inoltre, uno dei motivi era privo del quesito richiesto. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni sulla cartella e sulla rinnovata iscrizione a ruolo. T.M. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una chiara sintesi logico-giuridica della questione.
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione quale errore di diritto sia stato commesso e quale regola giuridica dovrebbe essere applicata. Un quesito generico, non autosufficiente o non collegato alla concreta decisione impugnata comporta l'inammissibilità del motivo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, ma non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15
Norma richiamata con riferimento alla formazione del ruolo e alla possibilità di procedere a una nuova iscrizione dopo una pronuncia giudiziaria; la questione non è stata decisa nel merito.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4
Norma invocata per contestare la sottoscrizione del ruolo; la Corte non ha valutato la fondatezza della censura perché il motivo era sostenuto da un quesito inidoneo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68
Richiamato dal giudice d'appello per ritenere legittima l'attività dell'Ufficio in relazione agli effetti delle sentenze tributarie e alla riscossione durante il processo. La Cassazione non ha riesaminato tale interpretazione per ragioni processuali.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3
Norma richiamata dal ricorrente in materia di motivazione degli atti fiscali; il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché privo del quesito prescritto.
Art. 2909 c.c.
Norma richiamata in tema di efficacia del giudicato, ma non applicata concretamente dalla Corte, che ha definito il giudizio per inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente elencare le norme violate o formulare domande generiche: occorre indicare con chiarezza la specifica regola giuridica che si assume violata e spiegare il collegamento con la sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali, la Corte può non esaminare nel merito la legittimità della cartella, del ruolo o dell'operato dell'amministrazione finanziaria.
- Le censure relative a duplicazione della riscossione, rinnovazione dell'iscrizione a ruolo e sottoscrizione degli atti devono essere dedotte con motivi autonomi, specifici e documentati, indicando esattamente gli atti e le decisioni rilevanti.
- La mancanza di un requisito processuale previsto per il ricorso, come il quesito di diritto quando applicabile ratione temporis, può determinare da sola l'inammissibilità del motivo e la condanna alle spese.
- Una decisione favorevole al contribuente in un grado di giudizio non implica necessariamente l'inesigibilità definitiva del tributo se la controversia prosegue e la decisione viene successivamente riformata; tuttavia, gli effetti delle pronunce e delle eventuali iscrizioni a ruolo devono essere valutati alla luce delle specifiche norme sulla riscossione e del giudicato.
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