Ordinanza n. 2175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 188/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 relativa alla chiusura abusiva di un balcone e alla realizzazione di un ripostiglio, con previsione dell’acquisizione dell’intera unità immobiliare in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari dell’immobile)
Prevale il privato
La controversia
In primo grado gli interessati hanno impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione, entro novanta giorni dalla notificazione, di opere ritenute abusive: la chiusura del balcone retrostante mediante struttura fissa in anticorodal e teli in PVC, con formazione di un ambiente chiuso costituente volume abusivo, nonché un ripostiglio interno al medesimo volume. Hanno quindi appellato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda di sospensione. Nel giudizio cautelare d’appello è stato inoltre dichiarato che il ripostiglio sarebbe stato già rimosso. La questione decisiva esaminata dal Consiglio di Stato ha riguardato il periculum in mora derivante dall’esecuzione dell’ordine di demolizione, considerato che il Comune aveva preannunciato, in caso di inottemperanza, l’acquisizione dell’intera unità immobiliare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’esecutività dell’ordinanza di demolizione, ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio, poiché il Comune aveva già indicato che l’inottemperanza avrebbe comportato l’acquisizione dell’intera unità immobiliare. Le ulteriori questioni dedotte dalle parti sono state riservate alla fase di merito. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
ingiunto, ex art. 31 D.P.R. 380/2001
La norma costituisce la base dell’ordinanza comunale di demolizione delle opere edilizie ritenute abusive e della prospettata acquisizione dell’immobile in caso di inottemperanza.
art. 62 c.p.a.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.
Disposizione processuale richiamata quale base dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Ha fondato l’ordine di trasmissione al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito dopo la concessione della misura cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, l’esecuzione di un ordine di demolizione può integrare un pregiudizio grave e irreparabile quando l’amministrazione abbia prospettato che l’inottemperanza comporterà l’acquisizione dell’intera unità immobiliare, rendendo rilevante il periculum in mora anche prima della definizione del merito.
- La sospensione cautelare dell’ordine di demolizione può essere disposta con riserva al merito delle ulteriori questioni dedotte, quando il rischio derivante dall’esecuzione sia attuale e non adeguatamente reversibile nelle more del giudizio.
- Dopo l’accoglimento dell’appello cautelare, il giudice d’appello può ordinare la trasmissione della pronuncia al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
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