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Sentenza

Sentenza n. 1061/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1738/2025, notificata al Ministero il 5 dicembre 2025 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla Cancelleria il 26 maggio 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.291,91, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione di parte delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell’Amministrazione anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né provato l’avvenuto adempimento, né fornito giustificazioni per l’inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha giustificato la mancata esecuzione, il Tribunale ha ordinato al Ministero, se non vi abbia già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In caso di persistente inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione debitrice e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, l’amministrazione non può limitarsi a una costituzione formale: ove non deduca né dimostri l’avvenuto adempimento e non giustifichi l’inerzia, il giudice può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e il termine per l’intervento sostitutivo in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
  • In caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio destinati al pagamento, il commissario ad acta può ricorrere al meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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