Ordinanza n. 2217/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.D.G. n. 679 del 23 aprile 2026, recante l’esclusione dalla VIA e dalla verifica di assoggettabilità del progetto di riprofilatura di una discarica per rifiuti non pericolosi, nonché il parere istruttorio della Commissione Tecnica Specialistica n. 232 del 30 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Carlentini ha impugnato il decreto regionale e il parere istruttorio relativi all’esclusione dalla valutazione di impatto ambientale e dalla verifica di assoggettabilità del progetto di riprofilatura, per adeguamento delle sezioni autorizzate, dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in contrada Grotte San Giorgio, nel Comune di Catania. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio cautelare, la società controinteressata ha comunicato di avere presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell’impianto ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. 152/2006, chiedendo anche la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata al rilascio di un provvedimento autorizzatorio espresso.
La decisione
Il Collegio ha preso atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda cautelare, intervenuta alla luce della presentazione della comunicazione di modifica non sostanziale dell’impianto e della richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ha quindi dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, senza decidere nel merito la legittimità degli atti impugnati. La decisione della causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 24 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Parte II, Titolo III, d.lgs. 152/2006
esclusione dalla procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità
Il decreto impugnato riguarda l’applicazione della disciplina sulle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità.
art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. 152/2006
comunicazione di modifica non sostanziale dell’impianto
La società controinteressata ha dichiarato di avere utilizzato tale disposizione per comunicare una modifica non sostanziale dell’impianto e di avere richiesto un provvedimento autorizzatorio espresso.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare determina l’improcedibilità della fase cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, senza comportare la definizione nel merito della domanda di annullamento.
- Quando la domanda cautelare diviene improcedibile, il giudice può rinviare la decisione della causa di merito a una successiva udienza pubblica.
- La regolazione delle spese della fase cautelare può essere compensata in presenza di una vicenda processuale caratterizzata da elementi di particolare peculiarità.
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