Ordinanza n. 151/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di istituzione di una rivendita speciale di tabacchi presso un impianto di distribuzione carburanti
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento del 26 febbraio 2026 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Calabria ha respinto l'istanza, presentata il 2 febbraio 2026, per l'istituzione di una rivendita speciale di tabacchi presso il proprio impianto di distribuzione carburanti sito a Cosenza. È stata chiesta la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la ricorrente sosteneva, in sostanza, l'illegittimità del diniego in relazione all'art. 28, comma 8, del d.l. n. 98/2011 e all'espressione normativa secondo cui l'attività sarebbe "sempre consentita" presso i distributori di carburante.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto insussistente un adeguato fumus boni iuris, richiamando l'orientamento secondo cui la rivendita di tabacchi presso i distributori di carburante resta soggetta alla programmazione amministrativa fondata sui criteri di distanza e popolazione. L'espressione "sempre consentito" contenuta nell'art. 28, comma 8, del d.l. n. 98/2011 non determina quindi una liberalizzazione assoluta del settore. Il Tribunale ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio derivante dal mancato avvio dell'attività commerciale è di natura sostanzialmente patrimoniale e, di regola, può essere risarcito per equivalente in caso di accoglimento del ricorso. La società è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 28, comma 8, d.l. n. 98/2011
La disposizione non configura una liberalizzazione assoluta della rivendita di tabacchi presso i distributori di carburante, che resta soggetta alla programmazione amministrativa basata sui criteri di distanza e popolazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha rigettato la richiesta di sospensione per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora.
Massime di principio
- L'espressione normativa secondo cui la rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti è "sempre consentita" non implica la liberalizzazione assoluta dell'attività, che rimane soggetta alla programmazione amministrativa e ai criteri di distanza e popolazione.
- Nella fase cautelare, il fumus boni iuris è insussistente quando la pretesa di apertura di una rivendita speciale si fonda sull'erronea qualificazione della disciplina come liberalizzazione assoluta, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale sulla permanenza dei limiti programmatori.
- Il mancato avvio di un'attività commerciale determina, di regola, un pregiudizio patrimoniale suscettibile di reintegrazione per equivalente e non integra quindi, normalmente, un danno irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
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