Ordinanza n. 252/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “degli atti e dei provvedimenti adottati dal Politecnico di Torino nell’ambito della procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori aventi d oggetto “Ristrutturazione dei Padiglioni 1 e 3A e costruzione del Padiglione 3B del Complesso di Torino Esposizioni”, CIG B77C325B9C e CUP: E19D22000350005, nella parte in cui la S.A. ha illegittimamente affidato la commessa in favore del RTI tra la mandataria AR.CO Lavori Società Cooperativa Consortile e le mandanti Teicos UE S.r.l., Dimensione S.p.a. e Archeos S. a S. di Monteleone Luigi & C., e, in particolare: - della Determina Dirigenziale n. 814/2026 del 30.4.2026, a mezzo della quale il Politecnico di Torino ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto controverso in favore del RTI controinteressato; - della nota prot. n. 0031414 del 5.5.2026, recante comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione; - di tutti i verbali di gara (anche istruttori) e, in particolare, dei verbali n. 1 del 29.8.2025, n. 2 del 23.9.2025, n. 3 del 28.11.2025, nonché del verbale relativo alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti; - delle valutazioni eventualmente effettuate dalla Committente in merito all’irrilevanza delle vicende dichiarate in gara dal concorrente aggiudicatario; - delle risultanze e di tutti gli atti e verbali relativi alle verifiche condotte dalla S.A. in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al RTI aggiudicatario; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - ove occorra, della legge di gara, qualora da intendersi come diretta ad introdurre un regime di qualificazione differente da quello previsto dagli artt. 67 e 132 e ss. del Codice, che consenta alle consorziate designate per l’esecuzione di un appalto afferente a beni culturali di non possedere i requisiti di partecipazione; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ove lesivo degli interessi del ricorrente; con richiesta - di subentro dell’odierno ricorrente nel contratto sottoscritto con il controinteressato aggiudicatario, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.; - ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una gara per lavori di ristrutturazione e costruzione presso il complesso di Torino Esposizioni in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura di gara, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti, nonché, nel merito, l'annullamento degli atti, il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con il primo motivo ha contestato la legge di gara e l'ammissione dell'RTI aggiudicatario, sostenendo che, trattandosi di lavori concernenti beni culturali, la disciplina restrittiva sui requisiti di qualificazione avrebbe dovuto applicarsi a tutte le categorie di lavori oggetto dell'appalto e che le consorziate designate per l'esecuzione avrebbero dovuto possedere i requisiti di partecipazione. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione della stazione appaltante circa la non rilevanza, ai fini del grave illecito professionale, di alcune risoluzioni contrattuali riferibili all'aggiudicataria. Sono stati inoltre contestati gli atti e le verifiche relative al possesso dei requisiti generali e speciali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni richiedano gli approfondimenti propri della fase di merito e che non emergano, allo stato, evidenti profili di fondatezza sufficienti a giustificare la sospensione. Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che l'estensione della disciplina restrittiva sui requisiti di qualificazione per i contratti nel settore dei beni culturali a tutte le categorie di lavori non sembra trovare fondamento nel vigente Codice dei contratti pubblici: l'art. 133 d.lgs. 36/2023 e gli artt. 1, 7 e 9 dell'Allegato II.18 sembrano circoscrivere tale disciplina alle determinate categorie di lavori ivi indicate, diversamente dall'art. 146, comma 2, d.lgs. 50/2016. Quanto al secondo motivo, la valutazione della stazione appaltante sulla non rilevanza delle risoluzioni contrattuali non appare affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza, considerando gli elementi e le circostanze rappresentati in giudizio. Anche il periculum in mora non è stato ritenuto dimostrato: non risultava provata l'estrema gravità e urgenza richiesta dall'art. 119, comma 4, c.p.a., richiamato dall'art. 120, comma 8, c.p.a.; inoltre, doveva essere considerato l'interesse pubblico al rispetto dei termini del programma ministeriale di finanziamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata nella camera di consiglio.
art. 119, comma 4, c.p.a.
estrema gravità ed urgenza
L'adozione della sospensione cautelare nel rito richiamato è subordinata alla dimostrazione dell'estrema gravità e urgenza, requisito non ritenuto provato.
art. 120, comma 8, c.p.a.
Richiama, per la tutela cautelare nel contenzioso relativo alle procedure di affidamento, la disciplina dell'art. 119, comma 4, c.p.a.
art. 133 d.lgs. 36/2023
La disciplina sui requisiti di qualificazione per i lavori concernenti beni culturali, secondo la valutazione cautelare del TAR, trova applicazione solo alle categorie determinate dal Codice e dall'Allegato II.18.
art. 1 Allegato II.18 d.lgs. 36/2023
Concorre a delimitare l'ambito delle categorie di lavori concernenti beni culturali cui si applica la disciplina speciale.
art. 7 Allegato II.18 d.lgs. 36/2023
Concorre a individuare la disciplina speciale di qualificazione applicabile alle categorie di lavori concernenti beni culturali.
art. 9 Allegato II.18 d.lgs. 36/2023
Concorre a delimitare la disciplina speciale di qualificazione nel settore dei beni culturali.
art. 146, comma 2, d.lgs. 50/2016
È richiamato come disciplina previgente che, secondo il TAR, prevedeva un ambito applicativo più ampio rispetto al vigente Codice.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione degli atti di una procedura di affidamento non può essere concessa in assenza di evidenti profili di fondatezza e della dimostrazione dell'estrema gravità e urgenza richiesta dalla disciplina del rito appalti.
- Nel vigente Codice dei contratti pubblici, la disciplina speciale sui requisiti di qualificazione per i lavori concernenti beni culturali non si estende automaticamente a tutte le categorie di lavori comprese nell'appalto, ma opera nei limiti delle categorie individuate dall'art. 133 d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.18.
- La valutazione della stazione appaltante circa la rilevanza di precedenti risoluzioni contrattuali ai fini del grave illecito professionale è sindacabile in sede giurisdizionale, nella fase cautelare, quando presenti profili di manifesta illogicità o irragionevolezza; in assenza di tali vizi, non giustifica la sospensione dell'aggiudicazione.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a una gara finanziata con programma ministeriale, l'interesse pubblico al rispetto dei termini di finanziamento può concorrere a escludere la sospensione quando il periculum in mora del ricorrente non sia adeguatamente dimostrato.
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