Ordinanza n. 293/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 1510 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Piemonte e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia esecutiva. A sostegno dell'istanza cautelare ha richiamato l'asserito incremento delle difficoltà anche per la stagione venatoria 2026/2027 e la necessità di evitare che il blocco dell'attività venatoria produca conseguenze ambientali dannose. Dal testo non risultano ulteriori motivi di appello né specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Il pregiudizio è stato prospettato in termini generici e l'appellante non ha dimostrato un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata. Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il Collegio ha inoltre ritenuto prevalenti le esigenze di tutela ambientale poste a fondamento del provvedimento impugnato e richiamate dalle amministrazioni appellate. Il Comprensorio Alpino Vco 1 è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori, di cui euro 1.500,00 in favore del Comune di Ornavasso ed euro 1.500,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta per la mancata dimostrazione del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non può essere concessa quando il pregiudizio allegato dall'appellante sia generico e non dimostri un danno grave e irreparabile.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la tutela ambientale può prevalere sull'interesse privato o organizzativo alla prosecuzione dell'attività quando le esigenze ambientali costituiscano il fondamento del provvedimento impugnato.
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