Cassazione Civile, Sentenza n. 38087/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, pur accogliendo in parte la domanda iniziale della Frega, aveva disposto la rimozione solo dei contatori dell'acqua e della luce apposti sul muro condominiale ritenuti costituire un'illegittima servitù a favore dell'appartamento esclusivo dei Rennis, escludendo invece la rimozione di una vaschetta in bronzo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto sette motivi: (1-3) errata qualificazione dell'azione (contestazione che non sussisterebbe predialità e quindi non sarebbe actio negatoria servitutis) e falsa applicazione delle norme sulle servitù e sul godimento delle parti comuni (art. 1102 e aff.); (4) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado (rimozione di un macchinario/compressore per aria condizionata) e non esaminata in appello; (5) vizio di motivazione e difetto di pronuncia su profili rilevanti; (6) erronea determinazione delle spese tra i gradi; (7) difetto di legittimazione passiva, ossia i contatori avrebbero dovuto essere rimossi dagli enti erogatori (Enel, Comune) e non dai privati. La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi, rigettando la maggior parte ma accogliendo il quarto (omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi e il settimo, ha dichiarato inammissibile il quinto e ha assorbito il sesto; ha invece accolto il quarto motivo per omessa pronuncia in relazione alla domanda riconvenzionale (rimozione del macchinario/compressore) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo. Ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché si pronunci anche sulla censura (e sulla domanda riconvenzionale) omessa in motivazione e per regolare le spese del giudizio di legittimità. In sostanza: cassazione parziale per omissione di decisione su questione processuale rilevante; il merito relativo ai contatori è stato invece confermato in precedenza e non annullato dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 949 c.c.
Riferita all'actio negatoria: azione esperita per ottenere la rimozione di opere o immissioni sul fondo o sulle parti comuni che costituiscono un illecito vincolo o molestia; la Corte ha ritenuto che la domanda mirava alla rimozione dei contatori apposti sul muro comune e non alle tubazioni degli enti erogatori.
art. 1027 c.c.
Norma sulle servitù legali e sulla loro costituzione; richiamata insieme ad altre disposizioni di diritto reale nella critica alla qualificazione della fattispecie.
art. 1102 c.c.
Principio del pari uso della cosa comune da parte dei comproprietari: la Corte ha interpretato che l'uso delle parti comuni non può essere esteso per favorire proprietà esclusive del medesimo condomino, perché ciò configurerebbe una servitù che richiede il consenso di tutti.
art. 1120 c.c.
Norma sui lavori sulle parti comuni che richiedono il consenso dell'assemblea e con limiti: richiamata nel contesto della disciplina delle opere sulle parti comuni e dei limiti al potere dei singoli condomini.
art. 1002 c.c.
Citata tra le norme sulla materia delle servitù e del diritto di proprietà; usata in doglianze circa la qualificazione dell'atto e la predialità.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia: i ricorrenti deducevano nullità per mancata decisione sulla domanda riconvenzionale; la Cassazione ha accolto il vizio di omessa pronuncia (motivo 4) come fondato.
art. 360 c.p.c.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (numeri e limiti dei motivi): utilizzata per inquadrare le censure dedotte in cassazione.
art. 91 e art. 336 c.p.c.
Richiamate in relazione alla censura sulle spese di giudizio: la regolazione delle spese tra gradi deve tener conto dell'esito complessivo, ma la questione è stata rinviata e assorbita per decisione di merito.
art. 111, comma 6 Cost.; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
Citate dai ricorrenti a sostegno del presunto difetto di motivazione assoluta; la Corte ha ritenuto inammissibile tale doglianza nella forma dedotta (motivo 5).
Massime di principio
- La collocazione di impianti o contatori sulla parte comune che servono esclusivamente un immobile distinto e non ricompreso nella compossessione condominiale può costituire una servitù illegitima: per la costituzione di una servitù occorre il consenso dei proprietari delle parti comuni, pertanto l'installazione decisa da un condomino per servire la propria proprietà esclusiva è illegittima se manca il consenso degli altri.
- L'actio negatoria può essere diretta alla rimozione di elementi materiali apposti sulla cosa comune (es. contatori); tuttavia la responsabilità diretta per la rimozione di impianti di fornitura (tubature, linee) può ricadere sui soggetti erogatori quando la domanda riguarda queste ultime parti, per cui è necessario qualificare correttamente l'oggetto della domanda (contatore vs impianto dell'Ente).
- Il singolo condomino non può estendere l'esercizio del diritto di uso della cosa comune in modo da trarne vantaggio per una proprietà esclusiva diversa: l'art. 1102 c.c. limita l'uso alla sfera della comproprietà e non consente di imporre un vincolo duraturo/servitù sulla cosa comune senza consenso.
- In sede di appello il giudice deve esaminare e decidere espressamente tutte le domande e le questioni rilevanti poste dalle parti; l'omessa pronuncia su una domanda riconvenzionale o su un motivo di gravame è vizio idoneo a cagionare cassazione per violazione dell'obbligo di decidere su tutte le questioni proposte.
- Sulle questioni di legittimazione passiva è essenziale valutare l'effetto concreto della domanda: se si chiede la rimozione di un bene materiale apposto su proprietà comune (contatore), l'azione può esser proposta contro chi ha materialmente posto l'opera o contro il proprietario che ne ha consentito l'apposizione; se invece si impugna l'impianto dell'ente erogatore, gli enti fornitori sono parti necessarie.
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