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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38087/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, pur accogliendo in parte la domanda iniziale della Frega, aveva disposto la rimozione solo dei contatori dell'acqua e della luce apposti sul muro condominiale ritenuti costituire un'illegittima servitù a favore dell'appartamento esclusivo dei Rennis, escludendo invece la rimozione di una vaschetta in bronzo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto sette motivi: (1-3) errata qualificazione dell'azione (contestazione che non sussisterebbe predialità e quindi non sarebbe actio negatoria servitutis) e falsa applicazione delle norme sulle servitù e sul godimento delle parti comuni (art. 1102 e aff.); (4) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado (rimozione di un macchinario/compressore per aria condizionata) e non esaminata in appello; (5) vizio di motivazione e difetto di pronuncia su profili rilevanti; (6) erronea determinazione delle spese tra i gradi; (7) difetto di legittimazione passiva, ossia i contatori avrebbero dovuto essere rimossi dagli enti erogatori (Enel, Comune) e non dai privati. La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi, rigettando la maggior parte ma accogliendo il quarto (omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi e il settimo, ha dichiarato inammissibile il quinto e ha assorbito il sesto; ha invece accolto il quarto motivo per omessa pronuncia in relazione alla domanda riconvenzionale (rimozione del macchinario/compressore) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo. Ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché si pronunci anche sulla censura (e sulla domanda riconvenzionale) omessa in motivazione e per regolare le spese del giudizio di legittimità. In sostanza: cassazione parziale per omissione di decisione su questione processuale rilevante; il merito relativo ai contatori è stato invece confermato in precedenza e non annullato dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 949 c.c.

    Riferita all'actio negatoria: azione esperita per ottenere la rimozione di opere o immissioni sul fondo o sulle parti comuni che costituiscono un illecito vincolo o molestia; la Corte ha ritenuto che la domanda mirava alla rimozione dei contatori apposti sul muro comune e non alle tubazioni degli enti erogatori.

  • art. 1027 c.c.

    Norma sulle servitù legali e sulla loro costituzione; richiamata insieme ad altre disposizioni di diritto reale nella critica alla qualificazione della fattispecie.

  • art. 1102 c.c.

    Principio del pari uso della cosa comune da parte dei comproprietari: la Corte ha interpretato che l'uso delle parti comuni non può essere esteso per favorire proprietà esclusive del medesimo condomino, perché ciò configurerebbe una servitù che richiede il consenso di tutti.

  • art. 1120 c.c.

    Norma sui lavori sulle parti comuni che richiedono il consenso dell'assemblea e con limiti: richiamata nel contesto della disciplina delle opere sulle parti comuni e dei limiti al potere dei singoli condomini.

  • art. 1002 c.c.

    Citata tra le norme sulla materia delle servitù e del diritto di proprietà; usata in doglianze circa la qualificazione dell'atto e la predialità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia: i ricorrenti deducevano nullità per mancata decisione sulla domanda riconvenzionale; la Cassazione ha accolto il vizio di omessa pronuncia (motivo 4) come fondato.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (numeri e limiti dei motivi): utilizzata per inquadrare le censure dedotte in cassazione.

  • art. 91 e art. 336 c.p.c.

    Richiamate in relazione alla censura sulle spese di giudizio: la regolazione delle spese tra gradi deve tener conto dell'esito complessivo, ma la questione è stata rinviata e assorbita per decisione di merito.

  • art. 111, comma 6 Cost.; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

    Citate dai ricorrenti a sostegno del presunto difetto di motivazione assoluta; la Corte ha ritenuto inammissibile tale doglianza nella forma dedotta (motivo 5).

Massime di principio

  • La collocazione di impianti o contatori sulla parte comune che servono esclusivamente un immobile distinto e non ricompreso nella compossessione condominiale può costituire una servitù ille­gitima: per la costituzione di una servitù occorre il consenso dei proprietari delle parti comuni, pertanto l'installazione decisa da un condomino per servire la propria proprietà esclusiva è illegittima se manca il consenso degli altri.
  • L'actio negatoria può essere diretta alla rimozione di elementi materiali apposti sulla cosa comune (es. contatori); tuttavia la responsabilità diretta per la rimozione di impianti di fornitura (tubature, linee) può ricadere sui soggetti erogatori quando la domanda riguarda queste ultime parti, per cui è necessario qualificare correttamente l'oggetto della domanda (contatore vs impianto dell'Ente).
  • Il singolo condomino non può estendere l'esercizio del diritto di uso della cosa comune in modo da trarne vantaggio per una proprietà esclusiva diversa: l'art. 1102 c.c. limita l'uso alla sfera della comproprietà e non consente di imporre un vincolo duraturo/servitù sulla cosa comune senza consenso.
  • In sede di appello il giudice deve esaminare e decidere espressamente tutte le domande e le questioni rilevanti poste dalle parti; l'omessa pronuncia su una domanda riconvenzionale o su un motivo di gravame è vizio idoneo a cagionare cassazione per violazione dell'obbligo di decidere su tutte le questioni proposte.
  • Sulle questioni di legittimazione passiva è essenziale valutare l'effetto concreto della domanda: se si chiede la rimozione di un bene materiale apposto su proprietà comune (contatore), l'azione può esser proposta contro chi ha materialmente posto l'opera o contro il proprietario che ne ha consentito l'apposizione; se invece si impugna l'impianto dell'ente erogatore, gli enti fornitori sono parti necessarie.

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